Dichiarazioni predibattimentali usate oltre il limite dell’art. 500 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 8899 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova testimoniale, le dichiarazioni predibattimentali raccolte ai sensi dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e utilizzate nel dibattimento per le contestazioni non possono fondare, da sole, il giudizio di responsabilità, essendo la loro funzione limitata a saggiare la credibilità del teste. L’impiego di tali dichiarazioni quale unico fondamento dell’affermazione di responsabilità, con le altre prove a carico usate solo in funzione di riscontro, integra la violazione di legge processuale e impone l’annullamento della sentenza con rinvio. In tema di notificazioni, l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente prevale sulle risultanze anagrafiche discordanti, e la nullità invocata dall’imputato richiede prova rigorosa, non bastando il certificato di residenza in luogo diverso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20/05/2024, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, già irrogata dal Tribunale di Cuneo il 22/04/2021. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge processuale per la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., asseritamente effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza; manifesta illogicità della motivazione, per il rilievo dato alle sole dichiarazioni predibattimentali dell’acquirente della sostanza; violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per l’esclusione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità dichiarano il ricorso fondato nei limiti di seguito esposti. Sul primo motivo, la Corte ribadisce il principio secondo cui l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa l’avvenuta consegna a mani di persona convivente prevale sulle certificazioni anagrafiche eventualmente discordanti. L’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato, non essendo sufficiente l’allegazione di un certificato di residenza in luogo diverso, tanto più in presenza di uno stretto vincolo familiare tra questi e il prenditore dell’atto. Nel caso concreto, l’avviso di conclusione delle indagini venne consegnato a un familiare convivente, e il certificato attestante il trasferimento di residenza si rivela inidoneo a provare la nullità della notifica.
La Corte precisa inoltre che l’erronea risposta della Corte territoriale — che aveva valorizzato il luogo di residenza anagrafica alla data di emissione dell’avviso e non al momento della notifica — è irrilevante, poiché l’art. 619 cod. proc. pen. consente alla Cassazione di ovviare a errori di diritto o cadute di attenzione del giudice di merito, lasciando inalterato l’essenziale del contesto decisorio. Sul punto vengono richiamate Sez. U n. 9973 del 24/06/1998, Sez. 1 n. 47550 del 29/10/2024 e Sez. 1 n. 19765 del 1/12/2023.
Il secondo motivo è invece accolto e determina l’annullamento. La difesa lamentava che i giudici di merito avevano privilegiato le dichiarazioni predibattimentali del teste acquirente rispetto a quelle dibattimentali. Il Tribunale aveva dato atto che il verbale contenente le dichiarazioni predibattimentali era stato utilizzato solo per le contestazioni nel corso dell’escussione dibattimentale; pertanto, a norma dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen., tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate solo per saggiare la credibilità del teste.
La Corte rileva che, viceversa, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità unicamente sulle dichiarazioni predibattimentali del teste, risultando le altre prove a carico utilizzate solo quale elemento di riscontro rispetto alla versione ivi esposta. Tale utilizzazione, al di là della limitata funzione attribuita dalla norma, impone l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.
Nota della Redazione
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