Ricorso straordinario solo per errore percettivo sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 28365 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile quando la Corte di cassazione abbia omesso di rilevare la causa estintiva del reato per decorso della prescrizione, a condizione che la statuizione sul punto sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. La prescrizione è evento giuridico e non mero fatto naturale: il suo accertamento non discende dalla pura evidenza del computo aritmetico del termine sul calendario, ma coinvolge plurime questioni di diritto e di fatto (titolo del reato, epoca di commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, determinazione dei periodi di maturazione). Ne consegue che, ove il ricorrente assuma la coincidenza tra la cessazione della permanenza del reato e la data di un sopralluogo ispettivo, senza allegare elementi idonei a individuare con certezza il momento dell’effettiva rimozione della violazione, la doglianza è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il difensore di un imputato propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Terza Sezione della Cassazione, all’udienza del 20 maggio 2025, aveva rigettato il ricorso contro la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Messina. Quest’ultima aveva inflitto al ricorrente la pena di ottocento euro di ammenda per il reato di cui all’art. 109 d.lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 159 del medesimo decreto, per non avere, nella qualità di datore di lavoro, dotato il cantiere di recinzioni idonee a impedire l’accesso ad estranei.
Il ricorrente deduce l’omesso rilievo, da parte della Suprema Corte, del decorso del termine massimo di prescrizione, in presenza di un ricorso giudicato non inammissibile, e la conseguente mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione in violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La difesa sostiene che la contravvenzione, di natura permanente, accertata il 19 novembre 2019, si sarebbe consumata con la rimozione del cantiere l’8 gennaio 2020, giorno da cui sarebbe decorso il termine di cinque anni, oltre a un periodo di sospensione di tre mesi e sei giorni: la prescrizione sarebbe maturata il 14 aprile 2025. Il Procuratore generale ha chiesto la revoca della sentenza della Terza Sezione e l’annullamento senza rinvio della pronuncia di merito per essere il reato estinto per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Riconosce che con il rimedio straordinario si possa far valere l’errore commesso dalla Cassazione nell’omessa rilevazione della causa estintiva legata al decorso della prescrizione. Richiama però l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011, secondo cui il ricorso è ammissibile a condizione che la statuizione sul punto sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Nella stessa linea cita Sez. III n. 10417 del 25.02.2020, che richiede che il vizio non sia imputabile a una non corretta valutazione in diritto o a un errato apprezzamento di fatto.
La Corte precisa che, perché possa parlarsi di svista, a fronte del silenzio serbato sul punto della prescrizione non possono ipotizzarsi più possibili percorsi decisori, taluno dei quali connotato da errori di valutazione giuridica. La prescrizione, osserva, è evento giuridico e non mero fatto naturale: il suo accertamento non è frutto della pura evidenza del computo aritmetico del termine sul calendario, ma coinvolge plurime questioni di diritto e di fatto, tra cui titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, determinazione dei periodi di maturazione. Sul punto richiama Sez. II n. 35791 del 29.05.2019.
Nel caso concreto, la doglianza è giudicata del tutto generica. Il ricorrente individua la data di cessazione della permanenza del reato e il dies a quo della prescrizione nel secondo sopralluogo dell’8 gennaio 2020, quando gli organi di vigilanza accertarono l’avvenuta rimozione della violazione, escludendo così il reato dall’ambito di applicazione della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando). La Corte rileva che la data del secondo accesso ispettivo attesta soltanto che, in quel momento, la situazione antigiuridica era cessata, ma non consente di individuare con certezza il momento in cui la violazione fu effettivamente rimossa: circostanza che implica un accertamento in fatto precluso alla Corte di legittimità.
Il ricorrente ha costruito l’asserito errore di fatto assumendo apoditticamente la coincidenza tra il momento di realizzazione della recinzione e quello del secondo sopralluogo, senza fornire elementi idonei a individuare con precisione il giorno in cui la recinzione venne predisposta. La doglianza è quindi, oltre che manifestamente infondata, anche generica. Il ricorso si colloca fuori dall’ambito applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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