Confisca per equivalente e concorso di persone: ablazione limitata alla quota conseguita (Cass. pen. Sez. III n. 8901 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca per equivalente è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo quando manchi l’individuazione della quota di arricchimento del singolo soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi valgono per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con obbligo motivazionale del giudice modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Ne deriva che il provvedimento che dispone l’ablazione per l’intero nei confronti del correo, sul presupposto della sola impossibilità di quantificare la quota, contrasta con tale assetto.

Il Fatto

Il giudice delle indagini preliminari dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni nella disponibilità di un indagato, rappresentante legale di una società, per un valore complessivo di euro 767.306,00, in relazione a fattispecie di falso e truffa aggravata e alla disciplina delle accise sul gasolio agricolo. Il Tribunale del riesame respinge l’appello cautelare e conferma il vincolo.

Il ricorrente impugna per cassazione con sette motivi, deducendo la violazione delle regole tabellari sulla composizione del collegio, la violazione del divieto di ne bis in idem cautelare, il difetto di autonoma valutazione e di fumus, l’insussistenza del periculum in mora e, sul punto che qui rileva, l’illegittimità dell’ablazione per l’intero in capo a un concorrente che nulla avrebbe concretamente percepito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo e lo dichiara infondato. L’art. 7-bis dell’Ordinamento Giudiziario esclude che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari determini la nullità dei provvedimenti. Non integra nullità assoluta ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen. la mera inosservanza delle regole tabellari, salvo che si traduca in uno stravolgimento dei canoni essenziali dell’ordinamento, non ravvisabile nella specie, dove il ruolo era stato formato da due collegi e la variazione rispondeva a una situazione di incompatibilità.

Il secondo motivo è rigettato: il giudicato cautelare preclude la rivalutazione degli stessi elementi solo quando vi sia stato un effettivo apprezzamento nel merito, non quando il titolo genetico sia stato annullato per vizi formali, quali il difetto di autonoma valutazione e l’assenza di motivazione sul periculum.

Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo meramente apparente. Nel caso, il Tribunale ha dato conto della valutazione autonoma del giudice e del meccanismo fraudolento, con trasporti documentati da DAS recanti dati falsi, diretti a un deposito non operativo.

Il quinto motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 36959 del 2021 impongono di motivare l’esigenza anticipatoria della confisca. L’argomento della sola discovery non basta, ma la rilevante entità del profitto e la natura fungibile del denaro rendono concreta la motivazione sulla possibile dispersione.

Il sesto motivo è manifestamente infondato: il provvedimento prevede il sequestro diretto del denaro costituente profitto e solo in via subordinata quello per equivalente, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 10561 del 2014; il risparmio di spesa da mancato pagamento di imposte rientra nel concetto di profitto.

Il settimo motivo è fondato. La Sesta Sezione n. 22935 del 2024 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dei limiti della confisca per equivalente in caso di pluralità di concorrenti. L’informazione provvisoria resa all’udienza del 26.09.2024 afferma che, esclusa la solidarietà passiva, la confisca è disposta verso ciascun concorrente limitatamente al concretamente conseguito, con accertamento in contraddittorio e ripartizione in parti uguali solo in mancanza della quota. L’ordinanza impugnata, ammettendo l’ablazione dell’intero in difetto di individuazione della quota, non è in linea con tale indirizzo e va annullata sul punto, con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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