Dichiarazioni spontanee dell’indagato acquisite su accordo delle parti e utilizzabili (Cass. pen. Sez. II n. 22652 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni autoaccusatorie rese spontaneamente, nell’immediatezza del fatto, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini sono pienamente utilizzabili in dibattimento quando l’atto che le contiene è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento sull’accordo delle parti. L’art. 350, comma 6, cod. proc. pen. non osta a tale utilizzazione, dovendosi escludere i soli casi di inutilizzabilità patologica derivante da assunzione contra legem. Le limitazioni all’utilizzazione di specifici contenuti devono essere espressamente formulate al momento dell’acquisizione: in mancanza di condizioni, l’atto è utilizzabile in ogni sua parte.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30.06.2024, ha confermato la condanna. Il giudizio di responsabilità si fonda, tra l’altro, sulle dichiarazioni rese dal congiunto dell’imputato alla polizia giudiziaria, prima di assumere formalmente la qualità di indagato.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 350, commi 5 e 7, cod. proc. pen. Sostiene che l’accordo acquisitivo si sarebbe limitato alla comunicazione della notizia di reato, senza estendersi all’annotazione di servizio e alle dichiarazioni in essa contenute, delle quali sarebbe vietata anche la documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello aveva già risposto alla medesima questione, rilevando che la comunicazione della notizia di reato e l’annotazione di servizio ad essa allegata erano state acquisite sull’accordo delle parti e, dunque, pienamente utilizzabili ai fini del giudizio.
L’annotazione dava atto che il congiunto dell’imputato, nell’immediatezza del fatto, spontaneamente e prima di assumere la qualità di indagato, aveva indicato il box auto come nella disponibilità del ricorrente. I giudici di merito, a sostegno del proprio ragionamento, hanno richiamato il principio fissato da Sez. Un. n. 44926 del 27.09.2023, secondo cui gli atti del fascicolo del pubblico ministero acquisiti sull’accordo delle parti al fascicolo per il dibattimento sono utilizzabili, non ostandovi i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen., salvo che siano affetti da inutilizzabilità patologica da assunzione contra legem.
Il Collegio di legittimità conferma tale impostazione, richiamando l’insegnamento secondo cui sono utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona sottoposta a indagini quando l’atto che le include sia stato acquisito su accordo delle parti, senza che queste abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità in relazione a contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (cfr. Sez. 4 n. 14074 del 05.03.2024; Sez. 2 n. 26209 del 23.02.2017; Sez. 5 n. 12445 del 23.02.2005).
La tesi difensiva, secondo cui l’accordo riguardava solo la comunicazione della notizia di reato e non l’annotazione, avrebbe dovuto essere supportata dalla dimostrazione documentale dei limiti espressamente opposti in sede di acquisizione concordata. Poiché nessuna condizione risulta formulata, l’annotazione è utilizzabile in ogni sua parte: di qui la manifesta infondatezza dell’assunto e l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa. Quanto alla parte civile, pur costituitasi nel grado di legittimità, essa non ha formulato alcuna domanda di rifusione; difettando il requisito della specifica richiesta, non può procedersi alla liquidazione d’ufficio delle spese.
Nota della Redazione
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