Custodia cautelare ultrasettantenne: eccezionalità da personalità, non solo gravità (Cass. pen. n. 3517/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi, privi di riferimenti concreti al provvedimento impugnato, si risolvono in mere citazioni giurisprudenziali. La presunzione di inapplicabilità della custodia in carcere per gli ultrasettantenni (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.) può essere superata solo da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la cui sussistenza va accertata con valutazione complessiva della personalità dell’indagato, includendo precedenti penali e pendenze giudiziarie, e non può fondarsi esclusivamente sulle modalità del fatto e sulla gravità del reato.
Il Fatto
Un uomo di 81 anni è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), commesso il 30 maggio 2025, con l’uso di un coltello a scatto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva emesso l’ordinanza, poi confermata dal Tribunale del riesame di Roma. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione, carenza di motivazione sulle esigenze cautelari eccezionali richieste per la sua età, e violazione di legge per l’utilizzo di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Il ricorrente aveva esposto solo un elenco di citazioni giurisprudenziali, senza alcun collegamento con le ragioni dell’ordinanza impugnata. La Corte ha ribadito che il principio di specificità dei motivi (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) richiede una critica articolata al percorso logico della decisione, non potendo ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La mera riproduzione di massime astratte, riutilizzabili per qualsiasi caso, non soddisfa tale onere.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il costante orientamento per cui, in presenza di ultrasettantenni, la presunzione di non applicabilità della custodia in carcere prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva di tale misura, imponendo al giudice di accertare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.). L’ordinanza impugnata aveva correttamente individuato tali esigenze non solo nelle modalità del fatto, ma soprattutto nella personalità dell’indagato, evidenziata da una condanna irrevocabile per lesioni personali e da ulteriori procedimenti pendenti per reati contro la persona. Il Tribunale, quindi, non si era limitato alla gravità oggettiva dell’omicidio, ma aveva svolto una valutazione complessiva della pericolosità concreta, coerente con la giurisprudenza che richiede la “certezza” che misure diverse non siano sufficienti a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie.
La Corte non ha esaminato il terzo motivo, relativo alla utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia, che resta pertanto assorbito o non considerato nel provvedimento.
Implicazioni Pratiche
- Specificità dei motivi di ricorso: l’avvocato deve collegare ogni censura alle specifiche carenze del provvedimento impugnato, indicando concretamente i passaggi motivazionali contestati e gli elementi di fatto che li inficiano. Motivi generici, composti solo da rinvii a precedenti, comportano l’inammissibilità, senza possibilità di soccorso istruttorio.
- Valutazione delle esigenze eccezionali per over 70: per contrastare la custodia in carcere di un cliente ultrasettantenne, la difesa deve contestare non solo l’assenza di eccezionalità, ma offrire elementi che ridimensionino la pericolosità desunta dai precedenti e dalle pendenze. Il giudice deve motivare in modo specifico sulla personalità, non limitandosi a richiamare la gravità del reato; in assenza, il provvedimento è censurabile per violazione di legge.
- Valore dei precedenti penali: la difesa non può trascurare i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, che costituiscono un parametro centrale per il giudizio di eccezionalità. È opportuno produrre documentazione che attesti il decorso del tempo, eventuali percorsi riabilitativi o la natura non recente dei precedenti, per indebolire il quadro indiziario sulla personalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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