Cessione banche venete: escluse le passività da rapporti estinti (Cass. civ. Sez. I n. 22728 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione d’azienda dalle banche venete in liquidazione coatta amministrativa a Intesa Sanpaolo S.p.a., ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, convertito dalla legge n. 121 del 2017, l’inclusione di una passività nell’Insieme Aggregato ceduto non dipende dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di esecuzione del contratto, ma richiede che il debito derivi da un rapporto inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria della cessionaria. Il requisito va riferito non alla categoria astratta dell’attività bancaria, ma al singolo rapporto contrattuale, valutato nella sua concreta attitudine a essere utile all’attività di impresa del cessionario. Ne consegue che le controversie relative a rapporti già estinti alla data della cessione restano escluse dal perimetro dell’operazione e non si verifica il subentro della cessionaria nella posizione sostanziale e processuale delle banche cedenti.
Il Fatto
Un fondo comune di investimento immobiliare, tramite il proprio commissario liquidatore, agiva in azione revocatoria avverso la cessione di credito relativa ai canoni di locazione di un compendio immobiliare concesso in locazione a un reparto della Guardia di Finanza, invocando gli artt. 2901 cod. civ. e 66 l. fall. In via subordinata chiedeva dichiararsi l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la pubblicazione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa del fondo.
Nel corso del giudizio le banche cedenti venivano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e il giudice disponeva l’interruzione del processo. Il giudizio veniva riassunto nei confronti della banca cessionaria, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’estinzione per tardiva riassunzione. Il tribunale accoglieva le domande e la corte d’appello confermava, ritenendo sufficiente, ai fini del subentro, la pendenza della lite alla data del contratto di cessione. Gli originari ricorrenti e la banca in LCA proponevano separati ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta il nodo interpretativo del riparto di competenze tra la fonte normativa e quella negoziale. L’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 pone un limite oggettivo e inderogabile, escludendo in ogni caso dalla cessione le passività elencate alle lettere a), b) e c), ma rimette ai commissari liquidatori e al cessionario la determinazione del perimetro dell’operazione. Il contratto di cessione del 26 giugno 2017 si colloca perciò entro i paletti fissati dalla norma.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021, la Corte qualifica le disposizioni del decreto come norme-provvedimento, che rinviano a un singolo contratto la regolazione dei rapporti. Da qui la possibilità di interpretare direttamente le clausole negoziali, per garantire uniformità applicativa.
Il punto decisivo è il requisito dell’inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria richiesto dall’art. 3.1.2 lett. b) del contratto. I contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e obbligazionisti subordinati costituiscono solo una esemplificazione delle passività incluse: tutte devono a monte presentare quella caratteristica. L’espressione non va letta come riferimento alla categoria astratta dell’attività bancaria, ma al singolo rapporto, valorizzando la funzionalità rispetto all’attività che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco.
Conferma testuale viene dalla locuzione “impresa bancaria”, distinta dall'”attività bancaria” dell’art. 10 t.u.b.: essa richiama l’azienda oggetto di cessione e i rapporti che, non esauritisi alla data della cessione, risultano funzionali all’esercizio dell’impresa. Il Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, che esclude espressamente dalla cessione i contenziosi relativi a rapporti estinti, rafforza questa lettura.
La sentenza d’appello, che aveva valorizzato il solo dato della pendenza della lite al 26 giugno 2017, non è quindi in linea con l’interpretazione accolta. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso della cessionaria e il secondo e terzo del ricorso della banca in LCA, rigetta il primo motivo di quest’ultima e quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiara assorbiti i restanti motivi e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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