Trattenimento dello straniero: proroga nulla se il giudice non motiva (Cass. civ. Sez. I n. 7265 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, il provvedimento con cui il giudice di pace accoglie la richiesta del Questore non può fondarsi sul mero richiamo dei presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, né sulla compilazione di un modulo prestampato mediante apposizione di croce. La decisione deve contenere una motivazione, sia pure succinta, che renda percepibile il nucleo dell’accertamento compiuto. L’omessa o apparente motivazione integra nullità del provvedimento, in ragione della materia del contendere, che investe la libertà personale dello straniero e l’accertamento dei presupposti legittimanti la misura.
Il Fatto
La Questura chiedeva al Giudice di pace di Melfi la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio. A sostegno dell’istanza l’amministrazione rappresentava la necessità di ulteriori accertamenti di identificazione, l’attivazione delle procedure con le autorità diplomatiche per il lasciapassare e la sussistenza di precedenti di polizia e penali.
Il Giudice di pace, all’esito dell’udienza, convalidava la richiesta e prorogava il trattenimento di trenta giorni. Il provvedimento era redatto su modulo prestampato, con sola annotazione della sussistenza dei presupposti richiamati dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione, dolendosi dell’assenza di motivazione sui presupposti specifici della decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 e la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il giudice di merito omesso di indicare gli elementi posti a fondamento della proroga e utilizzato esclusivamente un formulario standard.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Nel provvedimento impugnato il Giudice di pace si era limitato a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti: l’atto non risultava motivato, neppure in forma succinta, e a colmare tale lacuna non era sufficiente il richiamo alle norme di legge.
Il ragionamento si fonda sulla natura dell’accertamento demandato al giudice, che riguarda i presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio nazionale. La decisione deve contenere gli elementi necessari e sufficienti perché il destinatario, con ordinaria diligenza, possa individuare il nucleo che la sottende.
Accolto il ricorso, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento, essendo decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta. Quanto alle spese, il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale: la Corte ha escluso la regolazione delle spese, richiamando l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 11028/2009, 23007/2010; Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021; Cass. Sez. Un. 24413/2021), con liquidazione del compenso demandata al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.