La condanna ad un facere infungibile non può essere trasformata in condanna al pagamento di somme (Cass. civ. Sez. 1 n. 3786 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna della parte pubblica ad ordinare lo svincolo di somme depositate su un conto corrente vincolato costituisce una domanda di condanna ad un facere infungibile, sicché il giudice che la accoglie deve pronunciare in conformità, senza poterla trasformare in una condanna al pagamento di una somma di denaro, a pena di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. La condanna alle spese di lite postula la soccombenza nei confronti del soggetto che le riceve, la quale non sussiste quando la parte risulti vittoriosa rispetto allo stesso capo di domanda. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può essere dedotto per sollecitare il riesame del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.

Il Fatto

La società concessionaria della gestione di una discarica, non pagata per lavori emergenziali di asportazione e trattamento del percolato, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva, chiamando in causa la Provincia, titolare del potere di autorizzare lo svincolo delle somme accantonate sul conto corrente vincolato, e chiedendone la condanna a provvedere allo svincolo.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava la Provincia ad ordinare lo svincolo delle somme per l’importo del capitale. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, condannava la Provincia a pagare al Comune gli interessi sul capitale e le spese di ingiunzione, rigettando l’appello incidentale della Provincia.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Ha rilevato che la domanda del Comune era di condanna della Provincia ad un facere infungibile, consistente nell’ordinare lo svincolo delle somme depositate sul conto corrente intestato alla concessionaria. Il Tribunale aveva correttamente inteso la domanda e pronunciato in conformità, mentre la Corte territoriale, fraintendendo le conclusioni dell’appellante, aveva trasformato la domanda in una condanna al pagamento di somme, pronunciando così ultra petita.

Nel rigettare il secondo motivo, la Corte ha precisato che l’interpretazione degli atti processuali è attività rimessa al giudice di merito e, non essendo stata censurata sul punto la sentenza impugnata, non poteva configurarsi alcuna ultrapetizione in relazione agli interessi e alle spese.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., rilevando che la Provincia era stata condannata a rifondere le spese a favore della concessionaria, nonostante tra le due parti non vi fosse alcuna contrapposizione in appello, avendo entrambe concluso per la reiezione dell’impugnazione principale.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, ma aveva demandato alla Corte il riesame del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito. La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo e il quarto, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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