Revocatoria e simulazione: prevale la trascrizione anteriore della domanda pauliana (Cass. civ. Sez. III n. 10261 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel conflitto tra il creditore che agisce in revocatoria avverso un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione e il simulato alienante, apparente retroceduto, il criterio di risoluzione è l’effetto prenotativo della trascrizione delle domande, pauliana e di simulazione, qualora effettuate. Se la domanda di revocatoria è stata trascritta per prima, la simulazione resta inopponibile al creditore, neppure rilevando che essa sia stata dedotta in via di eccezione o di domanda riconvenzionale. La controdichiarazione, pur munita di data certa anteriore, non è soggetta alle regole sui conflitti attuate dalla disciplina della trascrizione, avendo carattere nativo di segretezza.
Il Fatto
Una società, creditrice di una significativa somma a titolo di fideiussore per debiti di una s.r.l. di cui il garante era socio e amministratore unico, conveniva in giudizio il garante e sua figlia. Allegava che il primo aveva retrocesso a quest’ultima un compendio immobiliare in precedenza alienatogli dalla stessa, senza previsione di restituzione del prezzo e dunque a titolo gratuito, ledendo la garanzia patrimoniale del creditore.
Proposta domanda revocatoria, i convenuti resistevano con domanda riconvenzionale volta a far accertare la simulazione dell’iniziale atto di vendita. Il Tribunale accoglieva tale ultima pretesa e respingeva l’azione pauliana; la Corte d’appello confermava, ritenendo provata documentalmente la simulazione e nulla la retrocessione per difetto di oggetto. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono parzialmente fondati, con assorbimento logico del terzo. Il primo profilo attiene alla natura ed efficacia della controdichiarazione non trascritta. La nomofilachia richiamata (Cass. n. 18204 del 2017, Cass. n. 18049 del 2022, Cass. n. 6357 del 2019) conferma che la prova della simulazione tra le parti soggiace alla sola forma scritta ad probationem e che la controdichiarazione, atto ricognitivo di volontà già manifestata, non è espressione della voluntas simulandi. Da ciò la Corte deduce che essa, opponibile ai terzi per la data certa, non soggiace alle regole sui conflitti attuate dalla disciplina della trascrizione, avendo carattere nativo di segretezza, in contraddizione con la logica e la finalità della trascrizione medesima.
Il secondo profilo riguarda l’art. 1416 cod. civ. La norma regola il conflitto tra creditori del titolare apparente e contraente che chieda l’accertamento della simulazione, ma presuppone l’iniziativa esecutiva sul bene. L’azione revocatoria, diretta a un effetto di inopponibilità relativa, non è equiparabile all’azione esecutiva: non emergono dubbi di costituzionalità, restando ferma per il creditore la possibilità di chiedere, ricorrendone i presupposti, il sequestro conservativo, suscettibile di trascrizione (Cass. n. 13275 del 2020, Cass. n. 22835 del 2017).
La Corte precisa però che l’art. 1416 cod. civ. non va sopravvalutato: è norma interna alla disciplina della simulazione e opera esclusivamente per gli effetti del pignoramento rispetto alla domanda di simulazione. Essa va coordinata con la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali. Applicandosi la trascrizione anche ai beni immobili, il conflitto tra diritti su immobili, inclusi quelli del creditore tutelato dall’azione pauliana, va risolto in base all’effetto prenotativo della trascrizione dell’azione.
Di qui la fondatezza della censura: la simulazione, se provata, può essere opposta ai creditori del simulato acquirente, salvi i principi sulla trascrizione. Ove non vi fosse stata la trascrizione della domanda di revocatoria, la controdichiarazione avrebbe reso opponibile la simulazione assoluta, palesando che la retrocessione gratuita era priva di oggetto. Essendo stata trascritta la domanda ex art. 2901 cod. civ., opera la regola dell’art. 2652, nn. 4 e 5, cod. civ.: il conflitto si risolve sull’effetto prenotativo. La Corte respinge la tesi del ricorrente sulla nullità per illiceità della causa (frode ai creditori non è frode alla legge) e quella del P.M. sulla simulazione deducibile solo in via di eccezione: l’effetto prenotativo non può essere eluso quando la domanda nemmeno vi sia.
Nota della Redazione
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