Compensazione delle spese illegittima senza i presupposti dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 11844 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non notificata né accettata dalla parte controricorrente, non produce effetti e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In materia di spese di lite, la compensazione integrale può essere disposta dal giudice solo in presenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., ovvero la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. È pertanto illegittima la compensazione disposta sulla base di valutazioni sulla condotta processuale della parte, che finirebbe per surrettiziamente sanzionare la stessa come se avesse violato l’art. 88 c.p.c.
Il Fatto
La società, vettore aereo, era stata convenuta in giudizio dalla passeggera per il ritardo del volo da Fuerteventura, con arrivo a Bologna con oltre otto ore di ritardo. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ma il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, accoglieva il gravame e condannava la compagnia al pagamento dell’indennizzo, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, mentre la passeggera resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale incentrato esclusivamente sulla statuizione relativa alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la società ricorrente principale aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata né accettata dalla controricorrente. Tale atto, non perfezionatosi secondo lo schema legale, non poteva produrre l’effetto estintivo del processo, sicché il ricorso principale doveva essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. Il giudice d’appello aveva disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dalla norma, ovvero la reciproca soccombenza, l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza. La ragione posta a fondamento della decisione era la condotta processuale della parte, ritenuta non veritiera in una circostanza di fatto esposta nell’atto introduttivo.
La Corte ha precisato che tale motivazione tradisce la finalità di sanzionare la parte come se avesse violato l’art. 88 c.p.c., finalità estranea al perimetro applicativo dell’istituto della compensazione delle spese. L’accoglimento del ricorso incidentale ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, con condanna della società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese