Difesa della proprietà non integra abuso del diritto né atto emulativo (Cass. civ. Sez. II n. 30443 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale con cui il proprietario di un fondo difende il proprio diritto reale non integra abuso del diritto né costituisce atto emulativo. L’atto di emulazione, ai sensi dell’art. 833 cod. civ., postula l’esercizio del diritto attraverso un uso abnorme delle facoltà che competono al titolare, con assenza di qualsiasi utilità derivante dall’atto; requisito che difetta quando l’iniziativa sia diretta a proteggere la titolarità dominicale. In sede di legittimità è inammissibile la censura che prospetti questioni non dedotte nei gradi di merito, gravando sul ricorrente l’onere di allegare e indicare l’atto in cui la questione fu introdotta. In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo con annesso fabbricato convenne in giudizio i titolari del fondo limitrofo, assumendo che costoro esercitassero un passaggio pedonale e carrabile su una striscia di terreno di sua proprietà, avessero recintato la porzione e vi avessero apposto un cancello con chiavi a loro esclusive, oltre a installarvi contatori di acqua ed energia. Chiese l’accertamento del proprio diritto, la declaratoria di illegittimità del comportamento altrui e la condanna al rilascio, con rimozione delle opere.

Le convenute si costituirono invocando in via riconvenzionale l’usucapione. Il giudice di prime cure accolse la domanda attorea e respinse quella riconvenzionale. La decisione fu impugnata e la Corte d’appello respinse il gravame. Le soccombenti proposero ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare, escludendo la sussistenza di una situazione di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata. Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, tale consigliere può far parte del collegio e persino essere nominato relatore, non avendo la proposta funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Sul merito, il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Le censure relative alla novità delle questioni sono respinte: le doglianze non erano state oggetto di specifica e rituale contestazione in appello e risultano quindi formulate per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ribadisce che l’eventuale modifica dei luoghi non incide sull’interesse ad agire, rilevando unicamente che la porzione di terreno oggetto della domanda sia la medesima.

Sul piano sostanziale, la Corte esclude la configurabilità dell’atto emulativo e dell’abuso del diritto. La pretesa del proprietario di difendere il proprio diritto reale esclude il presupposto dell’art. 833 cod. civ., ossia l’assenza di qualsiasi utilità derivante dall’atto. La nozione di atto di emulazione postula l’uso abnorme delle facoltà del titolare, restando estranea la domanda giudiziale diretta a proteggere il proprio diritto di proprietà.

Infine, il ricorso è respinto con condanna alle spese secondo soccombenza e con l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata. La Corte liquida le spese di legittimità e le ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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