Ricorso notificato al Ministero e non all’autorità emanante è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 8734 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa a conclusione del giudizio di opposizione al decreto di espulsione del cittadino straniero deve essere proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato e notificato presso la stessa. È pertanto inammissibile il ricorso indirizzato al Ministero dell’Interno e notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, quando l’atto introduttivo abbia indicato quale controparte un soggetto diverso dall’autorità emanante. A nulla rileva, ai fini dell’ammissibilità, che la relata di notifica rechi come destinatario anche l’autorità che ha emanato il decreto, poiché l’indicazione delle parti rilevante è soltanto quella risultante dal ricorso, atto autonomo e oggettivamente distinto dalla relata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione al decreto con cui il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta aveva disposto la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
Il Giudice di pace di Aosta, richiamata l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa ai sensi dell’art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015, riteneva il contenuto di quel provvedimento idoneo a rendere superfluo l’esame dei vizi denunciati. Avverso tale ordinanza l’opponente proponeva ricorso per cassazione, indicando quali controparti il Questore della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno. Nessuna difesa veniva svolta dagli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione preliminare di ammissibilità, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il ricorso avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione deve essere proposto e notificato nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato (Cass. 3549/2023, Cass. 27555/2022, Cass. 22694/2021, e altri precedenti conformi, da Cass. 16178/2015 a Cass., Sez. U., 15141/2001).
Nel caso esaminato, il ricorso individuava quali controparti il Questore della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno, anziché l’autorità che in origine aveva emanato il provvedimento, identificata nel Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta. L’indicazione era considerata dalla Corte inequivoca ed errata.
Il ricorrente non poteva superare tale vizio invocando la relata di notifica, che pure menzionava il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta oltre al Ministero. La Corte ribadisce che l’indicazione delle parti rilevante ai fini dell’ammissibilità è soltanto quella risultante dal ricorso, atto autonomo e oggettivamente distinto dalla relata (Cass. 19286/2009, Cass. 18512/2007, Cass. 27207/2006).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese. Quanto al contributo unificato, trattandosi di procedimento esente, si esclude il raddoppio ai sensi dell’art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011, che ha sostituito l’art. 13-bis d. lgs. 286/1998.
Nota della Redazione
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