Compensazione delle spese legittima solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. III n. 2096 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle espressamente previste dalla norma. Il giudice di merito è tenuto a specificare in modo espresso e puntuale le circostanze che giustificano la deroga al principio della soccombenza. Formule generiche, tautologiche o di mero stile, quali la “speciale particolarità della motivazione”, non assolvono l’onere motivazionale. La statuizione di compensazione è un giudizio di diritto, censurabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’idoneità in astratto delle ragioni addotte.
Il Fatto
Il ricorrente propose opposizione avverso una cartella di pagamento, ascritta a sanzioni amministrative irrogate da un Comune, deducendo la prescrizione della pretesa. Il giudice di pace rigettò l’opposizione e condannò il ricorrente alla refusione delle spese in favore dell’ente locale.
Il ricorrente impugnò la sola statuizione sulle spese, sostenendo l’illegittimità della condanna perché il Comune si era costituito a mezzo di un proprio funzionario delegato. La Corte d’appello accolse l’appello e riformò la sentenza sul capo delle spese, ma compensò quelle del grado di impugnazione. Avverso tale decisione il ricorrente propose ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese del giudizio di appello, disposta sulla base di ragioni estranee alla previsione codicistica delle gravi ed eccezionali ragioni, con illegittima deroga al principio della soccombenza.
La Corte ritiene la doglianza fondata. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle specificamente previste dalla norma, quali l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La disposizione, di natura elastica, da un lato conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale, dall’altro impone l’espressa e puntuale specificazione delle ragioni che fondano il regolamento delle spese. Tale statuizione, in parte qua, concreta un giudizio di diritto, censurabile in sede di legittimità quanto all’idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento.
Per consolidato indirizzo, le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche o locuzioni anodine, quali “la particolarità della fattispecie” o “le peculiarità della vicenda”. La Corte richiama numerosi arresti conformi.
Nel caso di specie è chiara l’illegittimità della statuizione di compensazione, argomentata con una formula di mero stile e disposta per aver fatto applicazione “pro bono pacis” di un non condiviso orientamento. Accolto il ricorso e cassata la sentenza, la causa è decisa nel merito, con condanna dell’ente alla refusione delle spese del giudizio di appello e di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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