Accertamento induttivo con media semplice di ricarico illegittimo su prodotti disomogenei (Cass. civ. Sez. V n. 30446 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, la presunzione di maggiori ricavi rispetto a quelli contabilizzati non può fondarsi su semplici indizi, ma richiede circostanze gravi, precise e concordanti. Non è pertanto legittimo l’accertamento basato sull’applicazione della media semplice delle percentuali di ricarico, anziché della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore e di incidenza di ricarico. La valutazione del giudice di merito sulla disomogeneità dei prodotti costituisce accertamento di fatto che, se congruamente motivato e non censurato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è insindacabile in cassazione. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato su un metodo presuntivo che difetti del requisito della gravità e della precisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava, per l’anno 1996, il reddito di impresa di una società ai fini IRPEG, ILOR e IVA con metodo induttivo, contestando maggiori ricavi e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. Il recupero si basava sul calcolo della percentuale di ricarico applicata a un campione di prodotti, per il quale il ricorrente deduceva la disomogeneità delle merci esaminate.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello e annullava l’atto impositivo, rilevando la disomogeneità del campione e la sensibile differenza tra le percentuali di ricarico. L’Ufficio proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che la presunzione di ricavi superiori a quelli contabilizzati non può basarsi su semplici indizi, ma esige circostanze gravi, precise e concordanti, richiamando la propria giurisprudenza, già espressa tra le stesse parti per l’anno 1998, secondo cui non si rende legittimo il ricorso alla media semplice in luogo della media ponderale quando tra i tipi di merce sussiste notevole differenza di valore e di ricarico.
La CTR ha dato conto che il campione comprendeva otto prodotti, per i quali le percentuali di ricarico divergevano in misura significativa. Si tratta di un accertamento di fatto congruamente motivato, non censurato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; esso è quindi definitivo e la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ricostruisce l’ambito del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nella formulazione introdotta dal d.l. 83/2012. È censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non è più consentito criticare la sufficienza dell’argomentazione. Non costituiscono “fatti” le argomentazioni difensive né i singoli profili giuridici.
L’Ufficio non indica il quantum dei redditi dichiarati dai soci, impedendo così il giudizio prognostico sulla decisività del fatto. Il vizio non è comunque deducibile quando le sentenze di merito si fondino sulle stesse ragioni di fatto, incombendo al ricorrente l’onere di allegare ragioni diverse.
Il terzo motivo è infondato. Nel giudizio tributario di impugnazione-merito l’annullamento integrale dell’atto non è erroneo quando l’Ufficio non specifica in base a quali criteri la CTR avrebbe potuto procedere a una diversa quantificazione e difetta la prova dei ricavi. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.
Nota della Redazione
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