Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 373 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, con il conseguente diritto all’equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa controversia è devoluta al giudice munito di giurisdizione sul rapporto medesimo. Quando tale accertamento non è prospettato quale presupposto di un futuro trattamento pensionistico privilegiato, la Corte dei conti difetta di giurisdizione. La giurisdizione contabile sussiste, invece, per la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Nei confronti dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico la controversia spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio effettivo, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro patologie, ascritte alla categoria B ai fini dell’equo indennizzo. Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo e la Direzione di Amministrazione del Comando Generale emanava il decreto di rigetto.
Il ricorrente impugnava davanti alla Corte dei conti il parere e il decreto, chiedendone l’annullamento e l’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. Si costituivano il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della difesa, il primo eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, senza indicare che la domanda è finalizzata a una futura attribuzione di pensione privilegiata.
Dal tenore letterale dell’atto, contenente una richiesta di annullamento di provvedimenti che hanno rigettato la domanda di equo indennizzo, e dall’assenza di alcuna richiesta in materia pensionistica, la Corte desume che il ricorso non ha introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico.
Il giudice contabile richiama il principio consolidato della Corte di cassazione secondo cui la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale ma trova titolo nel rapporto di lavoro, con devoluzione della controversia al giudice munito di giurisdizione sul rapporto (Cass. SS.UU. n. 6997/2010; Cass. SS.UU. n. 19342/2008).
Richiama altresì il principio opposto, affermato dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 4325/2014, per cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.
Nel caso concreto, l’accertamento richiesto non viene in rilievo quale presupposto della futura pensione privilegiata. L’eccezione del Ministero è pertanto accolta e la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 104/2010. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano salvi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c., qualora il processo sia riassunto davanti al TAR per la Sicilia nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono compensate integralmente ai sensi dell’art. 31 c.g.c.; nulla per le spese di giustizia in forza del principio di gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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