Inammissibile l’appello sulle pensioni privilegiate per motivi di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 45 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c. Costituiscono questioni di fatto, non sindacabili in secondo grado, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. L’atto di appello che contesti la valutazione della dipendenza da causa di servizio, proponendo una diversa lettura degli elementi istruttori, è pertanto inammissibile. Il vizio di motivazione è configurabile solo quando manchi l’esame di punti decisivi della controversia o sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni, non quando l’apprezzamento dei fatti e delle prove differisca da quello preteso dalla parte.
Il Fatto
Un primo maresciallo dell’Esercito in pensione diretta di inabilità, già specialista per artiglieria contraerea, chiedeva il riconoscimento della pensione di privilegio per tre infermità: gastrite cronica con note di duodenite, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e disturbo ansioso-depressivo persistente. L’Inps, Sede provinciale di Bologna, aveva respinto la domanda ritenendo le patologie non correlabili al servizio.
La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna rigettava il ricorso con sentenza n. 126/2022. L’interessato proponeva appello, contestando la ritenuta non dipendenza da causa di servizio e deducendo vizi motivazionali, chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica e l’ascrizione tabellare. L’Inps eccepiva l’inammissibilità per superamento dei limiti dell’art. 170 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’appello. L’art. 170 del codice di giustizia contabile limita il gravame ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. L’appellante, contestando la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie, introduce censure che esorbitano dal perimetro del giudizio di secondo grado.
Il Collegio ritiene non ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata. Per consolidato orientamento, tale vizio sussiste solo quando il ragionamento del giudice ometta l’esame di punti decisivi o presenti un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’individuazione del percorso logico-giuridico della decisione. È invece escluso che il vizio possa consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti rispetto a quello preteso dalla parte.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, riprendendo le osservazioni dell’Ufficio medico legale, ha sottolineato come le mansioni siano state svolte in assenza di eventi traumatici, in ambito nazionale e internazionale. Quanto alla sindrome ansioso-depressiva, si è esclusa la correlazione con le missioni e l’attività ordinaria, valorizzando possibili fattori endogeni. Per la gastrite, si è ritenuta non provata la natura stressante del lavoro né le privazioni alimentari. Per l’ipertensione arteriosa, correlata prevalentemente a cause endogene, si è esclusa la riconducibilità allo stress lavorativo.
La decisione si fonda sui deliberati del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e sul parere dell’UML, che hanno escluso il nesso causale o concausale efficiente e determinante. Le relazioni di parte, anche quella successiva del 25 giugno 2022, si limitano a richiamare considerazioni già espresse, senza contestare le puntuali affermazioni del primo giudice. L’atto di appello è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e, in ogni caso, infondato. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.