Consegnatari di beni immobili degli enti locali esclusi dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 310 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni immobili degli enti locali non rientrano nella categoria degli agenti contabili per debito di custodia e non sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La nozione di agente contabile consegnatario di beni, ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, presuppone un debito di materi, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali. I consegnatari per debito di vigilanza assumono la veste di agenti amministrativi e sono soggetti al solo conto amministrativo. L’art. 93 del T.U.E.L. va interpretato in senso sistematico, in coerenza con la disciplina della contabilità di Stato, non autorizzando nozioni distinte per l’ambito statale e per quello degli enti locali. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto viene instaurato nei confronti del convenuto, chiamato a rispondere quale agente contabile consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2021. Il magistrato relatore per i conti chiede la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dall’agente.
Dalla relazione di deferimento emerge che il conto contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza. Il magistrato istruttore conclude per l’improcedibilità del giudizio, non potendosi riconoscere all’atto depositato la natura di conto giudiziale. La Procura regionale aderisce, chiedendo la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno degli agenti consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento stabilisce che gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale. Le norme richiamate fanno costante riferimento a cose mobili, denaro, materie e generi, senza contemplare i beni immobili.
Il Collegio richiama l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, secondo cui gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti.
La Corte ritiene che la disciplina di contabilità di Stato assuma valenza generale e sia applicabile anche agli enti locali, richiamando in proposito l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017. L’art. 93 del T.U.E.L., che non distingue espressamente tra beni mobili e immobili, va letto in chiave sistematica, non potendosi configurare nozioni distinte tra contabilità statale ed enti locali, anche in ragione dell’uniformità del giudizio di conto regolato dal d.lgs. n. 174/2016.
Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze iniziali e rimanenze finali, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile, che esclude la configurabilità di un giudizio di conto riguardante i consegnatari dei beni immobili. Dall’esame del conto non emergono beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia.
Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la decisione in rito e l’assenza di costituzione nel giudizio.
Nota della Redazione
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