Improcedibile il conto del consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 55 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici dell’ente locale è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Solo il debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, impone la resa del conto giudiziale e il conseguente giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative strettamente funzionali all’ordinario funzionamento, restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne deriva che, qualora il conto sia stato reso da un soggetto qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso dall’agente contabile, consegnatario dei beni del Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto.

Secondo la relazione, la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente avesse debito di custodia, ma una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario: partecipazioni societarie, incarichi di progettazione, statue e altri beni. Da qui la conclusione che l’atto presentato non fosse qualificabile come conto giudiziale, per difetto dei requisiti minimi di individuazione dei beni custoditi. L’agente ha depositato memorie difensive; il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due posizioni soggettive. Ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924, sono agenti contabili, tra gli altri, i consegnatari di generi, oggetti e materie; l’art. 22 del medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna mediante inventario. L’art. 32 esclude però dal conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso del servizio cui sono addetti. L’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.

Su questa base la Corte ricostruisce la nozione di debito di custodia: essa presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione di chi, presso la singola articolazione funzionale, sovrintende al corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte di uso immediato.

Il Collegio chiarisce il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa va riferita a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento restano invece esclusi.

La Corte dichiara di aderire alla propria consolidata giurisprudenza (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025). Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia, e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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