Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 39 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la definizione del processo ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. consegue all’accertamento del tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto di ammissione al rito abbreviato. Tale esito non integra una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, estranea sia al modello processuale civile sia alle ipotesi di rinuncia agli atti e di inattività delle parti previste dal codice di giustizia contabile. Alla definizione agevolata segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha convenuto in giudizio un direttore di struttura complessa di dermatologia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’azienda sanitaria, quantificato in euro 450.000,00 oltre accessori. Secondo la prospettazione dell’accusa contabile, il convenuto avrebbe arrecato un danno patrimoniale indiretto all’azienda per le condotte gravemente colpose tenute in occasione di visite mediche, consistite nell’omessa e ritardata diagnosi di un melanoma qualificato come verruca seborroica.
La richiesta risarcitoria trovava origine nell’esborso sostenuto dall’azienda sanitaria a seguito della domanda proposta dal paziente, dopo che la lesione era stata asportata e classificata all’esame istologico come melanoma di 8 mm con livello di Clark pari a IV. Il convenuto si è costituito chiedendo la definizione con rito abbreviato e offrendo il pagamento del 50% della somma richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di rito abbreviato con decreto, determinando in euro 225.000,00 la somma dovuta e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione in favore dell’amministrazione danneggiata, con onere di depositare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. È stata quindi fissata l’udienza in camera di consiglio per la definizione con sentenza, previo accertamento del versamento.
Dalla documentazione depositata in atti emerge il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata. Sussistono pertanto tutti i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Il Collegio richiama la lettura già espressa da questa Sezione, secondo cui tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo il tenore letterale della norma. Non si configura una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, bensì una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile, per rinuncia agli atti, rinuncia all’azione e inattività delle parti, né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile in materia di rinuncia agli atti del processo e di inattività delle parti.
Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio, quantificate come in dispositivo. Il giudizio è pertanto dichiarato definito e le spese sono liquidate nella misura di euro 336,00 a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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