Pensione privilegiata e mancato recepimento dei miglioramenti contrattuali delle Forze di Polizia (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 7 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza per mancata applicazione dei miglioramenti retributivi spettanti al momento del collocamento in quiescenza trova riconoscimento ove l’ente previdenziale vi provveda in corso di causa. In tal caso il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, ma la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, valutandosi la fondatezza dell’iniziale prospettazione a prescindere dal fatto sopravvenuto. La condanna grava sull’amministrazione che, essendo a conoscenza degli aggiornamenti contrattuali, ne ha omesso la trasmissione all’INPS, determinando un trattamento previdenziale sottodimensionato. La legittimazione passiva dell’INPS permane quale ente naturale del rapporto, pur essendo indispensabile la comunicazione dei dati retributivi aggiornati da parte del datore di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Sostituto Commissario, titolare di pensione privilegiata diretta, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno lamentando che il trattamento di quiescenza era stato liquidato senza tenere conto degli incrementi retributivi previsti dal d.P.R. n. 39/2018, recepimento dell’accordo sindacale per il triennio 2016-2018. Dopo una diffida inoltrata a mezzo pec e rimasta senza riscontro, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento con le differenze di rateo maturate nel quinquennio antecedente.

L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per carenza della previa domanda amministrativa, la decadenza ex artt. 205 d.P.R. n. 1092/1973 e 47 d.P.R. n. 639/1970, e nel merito il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo rideterminare le basi retributive senza l’invio dei dati aggiornati da parte del datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto confermato la legittimazione passiva dell’INPS, ente naturale contraddittore nei giudizi pensionistici, pur rilevando che per il ricalcolo era indispensabile la comunicazione dei dati retributivi aggiornati da parte dell’ex datore di lavoro. La necessità della partecipazione dell’Istituto ha trovato dimostrazione nello stesso processo.

Le eccezioni preliminari sono state respinte. L’inammissibilità per carenza della domanda amministrativa è infondata: il ricorrente ha depositato la prova documentale dell’invio e della ricezione della diffida a mezzo pec, con specificazione del codice identificativo, dell’oggetto e degli allegati. L’art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010 non esclude lo strumento della posta elettronica certificata, e una circolare INPS non può imporre forme telematiche non previste dalla disposizione codicistica.

Quanto alla decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, la Corte ha osservato che al momento della diffida non era ancora decorso il triennio. In ogni caso il termine si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa di modifica del provvedimento di pensione e non è estensibile al rimedio giurisdizionale, anche per l’eccezionalità della norma. L’errore di diritto sulla corretta misura del trattamento non rientra nelle fattispecie contemplate dagli artt. 204 e 205.

Anche l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è stata rigettata: la norma non si applica al processo pensionistico davanti alla Corte dei conti, stante il suo carattere eccezionale e la mancanza di termini decadenziali nell’azione giudiziaria.

Nel merito, la pretesa è risultata soddisfatta in corso di causa. A fronte di una residuale differenza annua di 263,12 euro, l’INPS ha confermato l’errore commesso e l’impegno alla rideterminazione del trattamento e al ricalcolo degli arretrati, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In punto spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, la Corte ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.674,00 oltre accessori, per aver omesso per lungo tempo la trasmissione dei dati retributivi aggiornati, determinando un trattamento sottodimensionato; le spese tra ricorrente e INPS sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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