Revisione prezzi negli appalti pubblici e natura non riequilibratoria dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (TAR Marche n. 837 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 non attiene alla disciplina della revisione prezzi, ma alle varianti in corso d’opera, che devono rispondere a un preciso interesse dell’amministrazione, valutato attraverso la sua discrezionalità nell’esercizio dello ius variandi. La norma persegue una finalità di regolazione dei poteri della committenza pubblica, del tutto distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale che connota l’istituto della revisione dei prezzi. Esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 1, lett. c), cit., l’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi. Il rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro intervenuto durante l’esecuzione di un appalto non integra, di per sé, le “circostanze impreviste e imprevedibili” richieste dalla norma, specie ove la stipula del contratto di appalto sia successiva al rinnovo e sussista una clausola di raccordo.
Il Fatto
Una società, affidataria di un servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di un circondario, stipulato con il Ministero della Giustizia, chiedeva alla Procura Generale della Repubblica l’adeguamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e c), del d.lgs. n. 50/2016. La richiesta era motivata dall’intervento di un nuovo CCNL di categoria, applicabile con effetto retroattivo, che aveva determinato un rilevante incremento del costo del personale. L’amministrazione rigettava l’istanza limitatamente alla lett. c), ritenendo applicabile la sola disciplina pattizia di revisione prezzi. La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dei principi di buona fede e di leale cooperazione e l’illegittimità delle condizioni speciali di contratto, ove interpretate in senso ostativo alla revisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando un proprio precedente (TAR Marche, Sez. I, 16/6/2026 n. 802) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 disciplina le varianti in corso d’opera, che devono rispondere a un preciso interesse dell’amministrazione, mentre la revisione prezzi persegue la diversa finalità di riequilibrio del rapporto contrattuale. La Corte ha quindi escluso che l’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere prezzi più remunerativi possa essere ricondotta nell’alveo della lett. c), la cui applicazione è stata correttamente limitata alla clausola contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), che prevedeva la revisione a partire dal secondo anno solare di riferimento.
Il Tribunale ha altresì escluso che il rinnovo del CCNL intervenuto nel corso dell’esecuzione potesse integrare le “circostanze impreviste e imprevedibili” richieste dalla norma. Ha rilevato, in particolare, che l’evento non poteva considerarsi imprevedibile alla data di proposizione dell’offerta e neppure sopravvenuto alla stipula del contratto, attesa la presenza di una “nota di raccordo” che disciplinava il rapporto tra il contratto di appalto e i successivi rinnovi del contratto collettivo. La società aveva, quindi, concordato preventivamente le modalità di gestione del rischio di variazioni del costo del personale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura in punto di fatto, poiché l’amministrazione non aveva negato qualsivoglia riequilibrio ma lo aveva riconosciuto nei limiti della disciplina pattizia. In punto di diritto, ha precisato che il precedente citato dalla ricorrente non afferma alcun principio di retroattività della revisione prezzi nei rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, limitandosi ad affermare la generale applicazione del parametro di risultato anche con lex specialis adottata sotto la precedente disciplina. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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