Elargizione vittime estorsione: necessaria piena collaborazione con l’autorità giudiziaria (TAR Calabria n. 67 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizione prevista dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, la condizione di ammissione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) non si esaurisce nella qualifica di persona offesa da condotte estorsive. La norma esige che l’istante abbia riferito all’autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali abbia conoscenza e abbia offerto un apporto collaborativo pieno e incondizionato, funzionale ad assicurare alla giustizia gli autori dei delitti. La valutazione dell’attività collaborativa costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare gestito in regime di concessione demaniale, aveva presentato al Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura istanza di elargizione ex legge n. 44/99, assumendo di essere stato vittima di un incendio doloso a scopo estorsivo che aveva arrecato ingenti danni all’azienda. L’amministrazione aveva respinto la richiesta.

Il diniego si fondava su tre rilievi: nella denuncia il ricorrente aveva dichiarato di non aver subito richieste estorsive o minacce; il procedimento penale conseguente era ancora in corso; la Procura della Repubblica aveva espresso parere contrario per difetto della condizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 44/99, ravvisando reticenze e insufficiente collaborazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, proponendo motivi aggiunti avverso il successivo diniego di conferma relativo a una precedente istanza del 2009.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. I provvedimenti impugnati non costituiscono il mero riscontro di requisiti predeterminati dalla norma attributiva del potere, ma l’esito di una discrezionalità valutativa. A fronte di essa la posizione del richiedente è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 1, della legge n. 44/99, che subordina la concessione dell’elargizione, su deliberazione del Comitato, al concorso delle condizioni elencate dall’art. 4. Tra queste, la lettera d) esige che il delitto o le richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari conosciuti.

La ratio della condizione è stata individuata nel pieno e incondizionato apporto collaborativo offerto dal richiedente. La legge non si accontenta della qualità di vittima: pretende che sia spezzato il legame estorsivo tra autore e vittima, affinché quest’ultima possa beneficiare delle provvidenze. La collaborazione piena costituisce, dunque, presupposto autonomo e concorrente rispetto alla condizione di persona offesa.

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tale presupposto nella vicenda concreta. In sede di denuncia dell’incendio il ricorrente aveva dichiarato di non aver mai ricevuto richieste estorsive. Emergeva però dagli atti che in precedenza lo stesso era stato vittima di una vicenda estorsiva, sia pure tentata, posta in essere con modalità mafiose. La mancata esposizione di tale circostanza all’autorità giudiziaria ha confermato il giudizio di reticenza e il difetto di collaborazione.

La circostanza di fatto posta a fondamento dei dinieghi non è risultata efficacemente confutata. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, trattati congiuntamente perché fondati sulle medesime ragioni, sono stati dichiarati infondati e rigettati. La particolarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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