Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 258 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone la qualifica di agente contabile e, in particolare, l’esistenza di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Elemento discriminante tra consegnatario per debito di custodia e consegnatario per debito di vigilanza è la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimentazione in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio. Il dipendente che detiene beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni funzionali dell’ente, è titolare di un mero debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di conto iscritto al ruolo della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte nei confronti di un dipendente comunale, in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale era stato presentato dal presunto consegnatario in relazione a un asserito debito di custodia sui beni detenuti.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate l’11 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedeva la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il relatore esponeva il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concordava, insistendo per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza contabile, tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia — qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale — e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla resa.

Lo spartiacque, secondo la Sezione, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo tale gestione determina movimenti in carico e scarico e configura un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il Collegio richiama la pluriennale giurisprudenza della Corte, citando in particolare la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 nonché le Sezioni Giurisdizionali Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, applicandosi anche agli enti locali i cui dipendenti sono soggetti al d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente individuati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle diverse articolazioni.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, invece, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio.

Nel caso concreto il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o “magazzino” conducono a qualificare il conto come mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente, con configurazione del solo obbligo di vigilanza. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2019 e dispone la restituzione del conto all’amministrazione comunale, nulla disponendo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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