Difetto di giurisdizione contabile sulle censure al licenziamento per inidoneità permanente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 195 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, la giurisdizione sulle censure avverso i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico adottati per inidoneità permanente ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di determinazioni amministrative d’ufficio incidenti sul rapporto di lavoro e non di attribuzione di prestazione previdenziale. Rientra invece nella giurisdizione contabile la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che è esclusivamente ad istanza di parte. Nel giudizio pensionistico la domanda proposta contro il silenzio serbato dall’ente previdenziale è inammissibile, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., ove non risulti una determinata negativa sull’istanza né sia stata notificata una formale diffida all’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, assistito dal proprio amministratore di sostegno in forza di autorizzazione del giudice tutelare, era in servizio presso un ente museale statale con profilo di Assistente. A causa di una condizione neurologica e psichiatrica era stato sottoposto a visita dalla competente commissione medica di verifica, che lo aveva giudicato non idoneo in modo permanente e assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica. Con decreto ministeriale il rapporto di lavoro è stato quindi risolto.

Il ricorrente ha impugnato il decreto di risoluzione, la nota di rigetto delle osservazioni procedimentali e il silenzio serbato dall’ente previdenziale sull’istanza di pensione di inabilità. Ha chiesto in via principale il riconoscimento del trattamento con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto, in via subordinata una consulenza tecnica. L’ente previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione di giurisdizione relativa alle censure avverso il decreto ministeriale di risoluzione e la nota di rigetto delle osservazioni. Rileva che si tratta di provvedimenti amministrativi ad iniziativa d’ufficio, diretti ex lege a incidere esclusivamente sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico, rescindendolo. Non sono provvedimenti di attribuzione di un beneficio pensionistico, che invece è concesso su istanza di parte.

Ne deriva, quanto a tali censure, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il giudice indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e precisa che la causa va riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c. Viene dichiarata la contumacia del Ministero resistente, ritualmente intimato e non costituito.

Quanto invece alla domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, la Corte afferma la propria giurisdizione, trattandosi di prestazione previdenziale ad istanza di parte. L’affermazione della giurisdizione contabile lascia però impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità della domanda.

La Corte rileva sul punto che il ricorso censura il silenzio serbato dall’ente previdenziale su un’istanza presentata in data anteriore a quella indicata nel ricorso stesso, non risultando dagli atti che l’Istituto abbia adottato una determina negativa né che il ricorrente abbia notificato una formale diffida nelle forme dell’art. 153 c.g.c. Da qui l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., richiamandosi sul punto due precedenti della stessa magistratura contabile.

Conclusivamente, per le censure relative agli atti ministeriali la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; per il resto dichiara inammissibile il ricorso. Le spese sono compensate, trattandosi di definizione su questioni pregiudiziali, e nulla è dovuto per la sentenza stante la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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