Difetto di legittimazione passiva del noleggiatore e onere di opposizione al verbale (Cass. civ. Sez. III n. 25676 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva del noleggiatore di veicoli senza conducente, derivante dall’inapplicabilità dell’art. 196, primo comma, cod. strada, deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedirne la definitività, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. La notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione a ottenere il pagamento della sanzione: la sua omissione attiene all’agire dell’amministrazione e impedisce il completamento della fattispecie sostanziale posta a base della riscossione coattiva. In materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, sicché la modifica sopravvenuta dell’art. 196 cod. strada non incide sui verbali già notificati.
Il Fatto
Una società esercente attività di autonoleggio proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti di più enti locali e dell’agente della riscossione, avverso una cartella di pagamento di circa 8.867,77 euro oltre accessori, emessa per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada rilevate in varie parti del territorio nazionale.
A fondamento dell’opposizione eccepiva l’omessa notificazione di alcuni verbali e, quanto agli altri, di avere tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari al momento delle infrazioni, deducendone la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 196, primo comma, cod. strada. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava le iscrizioni a ruolo. Il Tribunale, in accoglimento dell’appello di uno degli enti, rigettava l’opposizione. La società ricorreva dunque per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso sono scrutinati congiuntamente per l’intrinseca connessione delle questioni e sono dichiarati entrambi inammissibili. Anzitutto la Corte rileva che la censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più prevista dall’art. 360 cod. proc. civ. come motivo di ricorso per cassazione fin dalla novella del 2012.
Le restanti censure sono inammissibili perché, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., accorpano in modo coacervato plurime ed eterogenee doglianze riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche. La redazione dei motivi, per venti pagine e con continua alternanza di grassetti, corsivi e sottolineature, pregiudica l’intelligibilità delle doglianze e devolve impropriamente alla Corte la selezione dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., essendo sottesa una questione di diritto già più volte affrontata. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il difetto di legittimazione passiva del noleggiatore senza conducente deve farsi valere con l’impugnazione del verbale al prefetto o al giudice di pace, non con l’opposizione all’esecuzione. La notificazione del verbale non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione alla sanzione; la sua omissione impedisce il completamento della fattispecie sostanziale su cui si fonda la riscossione coattiva.
È irrilevante la sopravvenienza normativa richiamata dalla ricorrente con la modifica dell’art. 196 cod. strada a opera del d.l. n. 121/2021, convertito dalla legge n. 156/2021: in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo dell’inadempiuto onere di opposizione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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