Espulsione e progetto matrimoniale: la prova della serietà degli intenti (Cass. civ. Sez. I n. 5911 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, la valutazione sulla serietà del progetto matrimoniale quale condizione ostativa all’allontanamento costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La sola fissazione di un appuntamento presso l’ufficiale di stato civile per le pubblicazioni di matrimonio non è sufficiente a provare né la serietà degli intenti matrimoniali né l’effettiva sussistenza di una vita familiare in Italia. Il diritto a contrarre matrimonio non opera in astratto, ma va valutato in concreto, in relazione a quanto la parte abbia effettivamente allegato e dimostrato, potendo il giudice richiedere la prova positiva della relazione, della convivenza o di altri elementi attestanti un effettivo progetto matrimoniale. Il ricorso che solleciti una revisione del giudizio di merito senza confrontarsi con l’effettiva ragione decisoria è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti perché si era trattenuto in Italia per oltre 90 giorni essendo privo di permesso di soggiorno. A fondamento della sua opposizione ha dedotto di essere entrato nel Paese per sposare una cittadina italiana, con appuntamento fissato presso il Comune per il giorno successivo all’adozione del decreto. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, rilevando che all’udienza il difensore nulla aveva riferito in merito alle pubblicazioni di matrimonio. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento in Cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva anzitutto che il ricorrente non si confronta con l’effettiva ragione decisoria del provvedimento impugnato e, per altro verso, sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il Giudice di pace, osserva la Corte, ha operato un accertamento in punto di fatto, ritenendo che non emergesse una effettiva serietà di intenti ad iniziare la vita matrimoniale, perché nulla era stato evidenziato oltre all’appuntamento per le pubblicazioni. Non ha quindi addossato al ricorrente la colpa del mancato matrimonio, ma ha constatato l’assenza di prova sulla sussistenza di una vita familiare in Italia, anche di fatto, quale condizione ostativa all’espulsione.
A tal fine non basta dedurre che non vi è contestazione sull’identità della persona indicata nella comunicazione come compagna del ricorrente: occorre dimostrare positivamente la relazione, allegando e provando che, malgrado il mancato matrimonio, vi sia stata una convivenza connotata da solidarietà e assistenza morale e materiale, o evidenziando altri elementi idonei ad attestare un effettivo progetto matrimoniale. Dagli atti risulta invece che al momento dell’espulsione il ricorrente non aveva il permesso di soggiorno, non aveva contratto matrimonio né eseguito le pubblicazioni, né provato che le stesse si potessero effettivamente eseguire, ad esempio esibendo il nulla osta sugli impedimenti matrimoniali richiesto al cittadino straniero. Ha documentato soltanto di aver preso un appuntamento, circostanza di per sé insufficiente.
La Corte distingue la fattispecie da quella esaminata nella sentenza Cass. pen. n. 32859 del 2013, invocata dal ricorrente, con cui si era escluso il reato di immigrazione clandestina in relazione a un soggetto che si trovava in Italia per esercitare il diritto a contrarre matrimonio con pubblicazioni già effettuate e successiva celebrazione. In quel caso la sezione penale, e comunque al diverso fine di valutare la sussistenza di un reato, aveva ritenuto la serietà di intenti; serietà che nel caso in esame è stata motivatamente esclusa dal giudice del merito.
Queste considerazioni assorbono anche la questione relativa alla presunta lesione del diritto a contrarre matrimonio, che non deve essere valutata in astratto ma in concreto, in relazione a quanto la parte abbia effettivamente allegato e dimostrato. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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