Difetto di motivazione del daspo urbano e sindacato del giudice penale (Cass. pen. Sez. 3 n. 11794 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale chiamato a giudicare della contravvenzione al divieto di accesso ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 è tenuto a verificare, con motivazione adeguata, la conformità del provvedimento del Questore alla legge, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità amministrativa. Tale sindacato riguarda, oltre al carattere reiterato delle condotte, la sussistenza del presupposto del pericolo per la sicurezza pubblica e la motivazione fondante il provvedimento. La motivazione che si limiti ad affermazioni generiche e autoreferenziali è meramente apparente e rende illegittimo il divieto di accesso.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, per aver violato il divieto di accesso imposto dal Questore di Caserta, che gli precludeva le aree di parcheggio nelle vicinanze di una clinica privata.
Con ricorso per cassazione, la difesa eccepiva l’illegittimità del provvedimento prefettizio, per difetto dei presupposti di legge: l’attività di parcheggiatore abusivo, pur reiterata, non sarebbe stata di per sé sintomatica di una pericolosità sociale tale da giustificare il daspo urbano, difettando la motivazione del Questore e, di conseguenza, quella della stessa sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo le censure difensive in ordine al difetto di motivazione della decisione impugnata, con specifico riguardo alla verifica della legittimità del provvedimento del Questore.
Richiamando un consolidato indirizzo ermeneutico in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, la Corte ha affermato che il sindacato del giudice sull’atto amministrativo, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica di conformità alle prescrizioni di legge, tra cui rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Tale principio è stato ritenuto applicabile, mutatis mutandis, al divieto di accesso disciplinato dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, atteso che l’emissione del divieto postula, oltre all’accertamento del carattere reiterato delle condotte, l’ulteriore presupposto del pericolo per la sicurezza, che il Questore deve ravvisare con provvedimento motivato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato atto dell’inottemperanza al divieto, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento amministrativo circa gli effetti rischiosi per la sicurezza della collettività derivanti dall’attività di parcheggiatore abusivo. Diversamente, la Corte di cassazione ha giudicato tale passaggio motivazionale meramente apparente.
Da un lato, non erano esplicitate le condotte ascrivibili al ricorrente “che costituiscono pericolo per la sicurezza”: tali condotte non possono identificarsi nello svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, poiché la reiterazione di simili attività integra solo uno dei presupposti per l’emissione del divieto ex art. 10. Dall’altro, anche la considerazione relativa al “continuo flusso” di autovetture è stata ritenuta priva di concretezza, non essendo chiarite le ragioni per cui quel flusso avrebbe aggravato il pericolo in presenza di un soggetto che, abusivamente, regola la sosta: ben diverse conclusioni sarebbero state possibili solo in presenza di condotte moleste o minacciose, non prospettate dalla Corte territoriale.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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