Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 13248 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo che riproduce e reitera le censure già prospettate con l’atto di appello, motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, è inammissibile. I motivi devono indicare specificamente, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il mancato confronto critico con la motivazione impugnata fa venir meno in radice l’unica funzione per cui l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26 settembre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della sostituzione della pena inflittagli con quella del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01). Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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