Favoreggiamento mafioso: il controllo di legittimità non rivede gli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 40497 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione dello spessore degli indizi e delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Tali apprezzamenti restano riservati al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame. Il sindacato è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare la sussistenza delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. È quindi inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., tenda a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie. La motivazione del riesame che ricostruisca l’episodio su conversazione intercettata e immagini di videosorveglianza, traendone la consapevolezza dell’indagato, resiste al vaglio di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 4 marzo 2025, aveva rigettato il ricorso dell’indagato e confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato avrebbe favorito le comunicazioni fra due soggetti legati a un sodalizio mafioso, dopo la commissione del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., consentendo loro di fissare un incontro senza diretta interlocuzione preventiva.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sulla configurabilità del favoreggiamento; difetto del dolo e dell’idoneità concreta della condotta a sviare le indagini; insussistenza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura; contestazione dell’aggravante mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha rigettato il ricorso. Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché versati in fatto. Il ricorrente, pur invocando i vizi di motivazione e di violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., non ha prospettato alcuna effettiva violazione di legge, né travisamenti di prova o illogicità manifeste, ma ha mirato a una rivalutazione delle fonti probatorie e a un sindacato sulla ricostruzione fattuale.

La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non include la revisione degli elementi materiali e fattuali, dello spessore degli indizi e delle caratteristiche soggettive dell’indagato, apprezzamenti riservati al giudice delle indagini e al tribunale del riesame. Il sindacato resta circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e dalle Sezioni Unite n. 18620 del 2017, oltre che da Sez. II n. 9212 del 2017.

Nel merito, il Tribunale aveva ricostruito i fatti su conversazione intercettata e immagini di videosorveglianza, rilevando l’intermediazione dell’indagato, il tono criptico del dialogo e l’omessa indicazione del nominativo e dell’oggetto dell’incontro. Da tali elementi aveva dedotto la natura illecita dell’incontro e la consapevolezza dell’indagato, desunta anche dalla familiarità con uno dei sodali e dalla frequenza dei contatti.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: il Tribunale ha riscontrato il concreto pericolo di reiterazione, valorizzando l’abitualità della condotta e la caratura criminale dei soggetti favoriti, oltre alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione su proporzionalità e adeguatezza è risultata congrua. Il quarto motivo è parimenti infondato, avendo il riesame motivato sull’aggravante mafiosa, in quanto l’aiuto mirava a garantire l’elusione delle indagini e a nascondere le relazioni tra i sodali. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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