Crisi di liquidità non esclude il dolo nell’omesso versamento Iva (Cass. pen. Sez. III n. 41667 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La crisi di liquidità della società amministrata non esclude il dolo generico nel reato di omesso versamento Iva di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per la cui integrazione è sufficiente la coscienza e volontà di non versare, entro il termine di legge, l’imposta risultante dalla dichiarazione in misura superiore alla soglia di punibilità. La crisi di liquidità non costituisce causa di non punibilità, neppure nella versione vigente dell’art. 13 del dlgs n. 74 del 2000, ove il contribuente non ne provi l’originaria estraneità alle proprie scelte. Tale estraneità non può predicarsi quando la crisi derivi da circostanze rientranti nell’ordinario rischio di impresa, come il mancato pagamento delle forniture da parte dei clienti, la cessazione di un rapporto commerciale o la scelta di destinare la provvista disponibile a fini ritenuti prioritari rispetto al pagamento delle imposte.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 marzo 2025, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in esito a rito abbreviato a carico del legale rappresentante di una società cooperativa. Il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità per la violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso il versamento dell’Iva dovuta per l’anno di imposta 2016, applicando la confisca della somma non versata. In appello la confisca era stata limitata all’esecuzione per equivalente sui beni dell’imputato solo dopo l’infruttuosa esecuzione in forma diretta sui beni societari.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge: i giudici di merito avrebbero omesso di considerare l’incidenza sull’elemento soggettivo della crisi di liquidità della società, causata dall’interruzione di un rapporto di appalto e dal mancato pagamento di fatture comprensive di Iva. Il ricorrente ha evocato anche la forza maggiore, avendo dovuto destinare le somme al sostentamento dei dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi riproponevano doglianze già esaminate in appello e coerentemente disattese. La Corte territoriale aveva rilevato che non vi erano contestazioni sull’ammontare dell’Iva dovuta, emergente dalle dichiarazioni fiscali, sul superamento della soglia di punibilità e sull’omesso versamento entro il termine ultimo.
Sul piano soggettivo, i giudici di merito avevano affermato che la crisi di liquidità non escludeva l’elemento soggettivo: trattandosi di reato a dolo generico, questo è integrato dalla consapevolezza dell’imputato di avere omesso il pagamento dovuto in misura superiore alla soglia di punibilità, restando irrilevanti le ragioni dell’omissione, compresa l’esigenza di corrispondere i compensi ai lavoratori.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da vizi logici e conforme ai principi della materia. Ha richiamato la Sez. III n. 3098 del 2016, secondo cui per la violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 non è necessario il dolo specifico di evasione, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di omettere il versamento entro il termine massimo.
Ha poi confermato che la crisi di liquidità non è causa di non punibilità, salvo che il contribuente ne provi l’originaria estraneità alle proprie scelte. Ha richiamato sul punto la Sez. IV n. 16526 del 2025. L’estraneità non ricorre quando la crisi dipende dal mancato pagamento delle forniture da parte dei clienti, secondo la Sez. III n. 31352 del 2021, né in caso di cessazione di un rapporto commerciale, dovendo il contribuente che abbia emesso fattura prima del pagamento giustificare tale condotta, come affermato dalla Sez. III n. 23796 del 2019. Non rileva neppure la scelta imprenditoriale di destinare la provvista disponibile a scopi ritenuti prioritari rispetto al versamento delle imposte, secondo la Sez. III n. 8352 del 2015.
Escluso il vizio dedotto e risultata la manifesta infondatezza della censura, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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