Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave va provata nel nesso causale (Cass. pen. Sez. IV n. 41656 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione deve valutare autonomamente le emergenze processuali con giudizio ex ante, ma non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio. Egli non può attribuire rilevanza decisiva, come ostative al diritto all’indennizzo, a condotte che siano state escluse o non sufficientemente provate dalla sentenza assolutoria. Il dolo o la colpa grave devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dare causa alla privazione della libertà, con accertamento del nesso causale tra le condotte individuate e il provvedimento restrittivo. È erroneo confondere il piano della gravità indiziaria, rilevante ai fini della misura cautelare, con quello della verifica ex post di una condotta ostativa gravemente colposa.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con ordinanza dell’8 maggio 2025, aveva rigettato l’istanza di riparazione presentata da tre ricorrenti in relazione alla detenzione subita per i reati di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, di istigazione a delinquere e, per uno solo di essi, di attentato alla stazione dei Carabinieri di Roma San Giovanni.
I ricorrenti erano stati raggiunti da un’ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 1° giugno 2020, confermata dal Tribunale del riesame. Dai reati loro ascritti erano stati assolti con sentenza della Corte di assise, perché il fatto non sussiste, e con la formula per non aver commesso il fatto quanto all’attentato. La Corte della riparazione aveva ravvisato la colpa grave ostativa all’indennizzo, valorizzando precedenti di polizia, frequentazioni e documenti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato fondato il ricorso. Il giudice della riparazione, a fronte dell’ordinanza genetica, aveva elencato una serie di circostanze: denunce risalenti per porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento e imbrattamento; partecipazione a iniziative di solidarietà verso detenuti anarchici; denunce e arresti per resistenza, blocco stradale, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Aveva inoltre richiamato la condanna di uno dei ricorrenti per il reato di cui all’art. 639 cod. pen., l’attività di un presunto gruppo insurrezionalista presso un centro sociale, i contatti con un detenuto e due documenti ritenuti istigatori.
Secondo la Corte territoriale tali comportamenti, pur non costituendo prova sufficiente ai fini della responsabilità, integravano condotte extraprocessuali idonee a indurre l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento cautelare. La Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento non abbia fatto buon governo dei principi consolidati in materia.
Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali con giudizio ex ante, ma non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, per quanto ritenuto inidoneo a pervenire all’affermazione della penale responsabilità. In questa operazione non può attribuire rilevanza decisiva, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o non sufficientemente provate con la sentenza assolutoria, come affermato da Sez. IV n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea e da Sez. IV n. 11150 del 18/12/2014, dep. 2025, Rv. 262957-01.
È principio consolidato che il dolo o la colpa grave devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dare causa alla privazione della libertà. Ne deriva l’obbligo di accertare il nesso causale tra le condotte individuate e il provvedimento restrittivo. Nel caso esaminato, l’ordinanza non si è confrontata con la sentenza assolutoria e con la pronuncia cautelare della Cassazione (Sez. I n. 36816 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280761), che aveva già escluso l’aggravante della finalità terroristica di cui all’art. 270 sexies cod. pen., negato l’ipotesi associativa e ritenuto non configurabile l’istigazione.
In particolare, il provvedimento impugnato non ha spiegato per quali ragioni i precedenti di polizia, la frequentazione del centro sociale e la redazione di documenti la cui valenza istigatoria era stata esclusa dalle sentenze di merito avrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione per i gravissimi reati contestati. Né ha verificato se gli elementi ritenuti ostativi fossero stati confermati all’esito dei due giudizi di merito. La Corte della riparazione è così incorsa in un errore prospettico, confondendo la valutazione della gravità indiziaria con la verifica di una condotta ostativa gravemente colposa. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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