Diffamazione a mezzo stampa: Cassazione sul danno presuntivo e sulla riparazione pecuniaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 22178 del 28.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’accertamento della natura diffamatoria di una pubblicazione non determina in via automatica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo comunque richiesta la dimostrazione, anche presuntiva, di un concreto pregiudizio, distinto dalla mera lesione dell’interesse protetto. L’annullamento delle misure cautelari intervenuto prima della pubblicazione è elemento rilevante per il giudizio sulla scriminante in quanto incide sulla rappresentazione giornalistica, ma non equivale ad accertamento di estraneità ai fatti. La riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/1948 richiede un autonomo e rigoroso accertamento dei suoi presupposti, in particolare dell’elemento soggettivo, non desumibile implicitamente dalla sola responsabilità risarcitoria.

Il Fatto

Un imprenditore e la sua società convenivano in giudizio alcuni giornalisti e altri soggetti, deducendo di essere stati lesi nella reputazione da articoli di stampa che li avevano coinvolti in un procedimento penale per commercio illecito di fitofarmaci. Il Tribunale rigettava le domande contro i giornalisti, ravvisando il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva le domande relative a un articolo del 17 agosto 2012, condannando il giornalista e il direttore al risarcimento del danno e il solo giornalista alla riparazione pecuniaria. La Corte territoriale, invece, escludeva la responsabilità di altro convenuto per le dichiarazioni rese in un’intervista del 20 luglio 2012.

La Motivazione della Corte

La S.C., esaminando il ricorso principale, ha rigettato i motivi sulla mancata operatività della scriminante della cronaca giudiziaria. Ha chiarito che l’annullamento delle misure cautelari non è stato valorizzato come accertamento di innocenza, ma come dato sopravvenuto che imponeva una rimodulazione della narrazione, dovendosi verificare se la rappresentazione offerta al lettore fosse ancora idonea a riflettere la posizione processuale dell’interessato. Ha altresì rigettato il motivo sulla continenza, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.

La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando una violazione nella liquidazione del danno. La Corte d’appello aveva desunto l’an debeatur da elementi attinenti alla quantificazione, come la gravità delle accuse e la diffusione della testata, così trattando il danno non patrimoniale come conseguenza automatica dell’illecito ed eludendo la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza. Tale vizio è risultato ancora più evidente per la società, il cui pregiudizio era stato riconosciuto senza alcuna autonoma valutazione circa l’impatto sulla propria immagine commerciale.

Accolto anche il quinto motivo, riguardante la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/1948. La Corte ha precisato che tale istituto ha funzione sanzionatorio-afflittiva e non meramente compensativa, presupponendo un accertamento distinto dell’elemento soggettivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale si era limitata a richiamare le circostanze già valutate per il risarcimento, senza svolgere alcun autonomo esame.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha accolto i primi due motivi. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese nell’intervista del 20 luglio 2012 non costituissero una semplice critica, poiché invitare a non acquistare i prodotti e a non intrattenere rapporti commerciali presupponeva una pericolosità e una inaffidabilità non risultanti dagli atti, attribuendo così all’indagato un ruolo eccedente quello emerso dalle indagini. Ha dichiarato inammissibili i restanti motivi, vertenti su ricostruzioni fattuali e valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

In accoglimento dei motivi fondati, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche in ordine alla corretta determinazione del danno e alla verifica dei presupposti della riparazione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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