Giudicato cautelare parziale e aggravante mafiosa nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 3260 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione in Cassazione dei capi della provvisoria incolpazione diversi da quelli oggetto di annullamento determina la formazione del giudicato cautelare su quei capi, con conseguente preclusione di ogni censura relativa alla gravità indiziaria e all’elemento soggettivo delle aggravanti contestate. Il giudice di rinvio, pertanto, è vincolato al riesame delle sole esigenze cautelari, ove la sentenza rescindente abbia limitato a tale profilo l’effetto devolutivo, e non può rimettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi non devoluti. L’aggravante del metodo mafioso e quella dell’agevolazione mafiosa, pur entrambe riconducibili all’art. 416-bis.1 cod. pen., sono strutturalmente eterogenee: la prima ha natura oggettiva e attiene alle modalità della condotta, la seconda ha natura soggettiva e inerisce ai motivi a delinquere.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere limitatamente al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermando invece la misura in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di valori e di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla decisione rescindente, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla interconnessione probatoria tra i reati e l’insufficiente motivazione sull’elemento soggettivo dell’aggravante agevolativa.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha scrutinato i motivi di ricorso, distinguendo tra i capi oggetto di devoluzione in sede di primo ricorso e quelli rispetto ai quali si era formato il giudicato cautelare.

In primo luogo, la Corte ha escluso l’interesse dell’indagato a dolersi della mancata osservanza del vincolo del rinvio per quanto concerne il capo 1), atteso che l’annullamento aveva cristallizzato l’errore nella qualificazione giuridica del fatto e, essendo venuta meno la gravità indiziaria per il reato contestato, il titolo cautelare era stato correttamente annullato. Gli approfondimenti richiesti dalla sentenza rescindente erano stati ritenuti assorbiti in quanto concernenti esclusivamente quel capo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la mancata devoluzione in sede di primo ricorso dei capi 2) e 3), con conseguente formazione del giudicato cautelare su quegli addebiti. La Corte ha precisato che l’aggravante del metodo mafioso e quella dell’agevolazione mafiosa sono diverse ed eterogenee: l’una ha natura oggettiva, l’altra natura soggettiva. Non sussiste pertanto alcuna interconnessione probatoria che consenta di estendere le criticità del capo 1) alla valutazione dei capi 2) e 3).

Con riguardo alle esigenze cautelari, il vincolo del rinvio ne aveva imposto la rivalutazione, ma il ricorso è risultato aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale che aveva fondato il pericolo di reiterazione sulla duplice presunzione relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla prosecuzione delle condotte interpositorie e sul concreto attivismo dell’indagato anche dopo la scarcerazione.

Il terzo motivo, concernente l’elemento soggettivo dell’aggravante agevolativa, è stato dichiarato precluso, poiché il tema devoluto risultava circoscritto alla sola rivalutazione delle esigenze cautelari e non poteva investire la gravità indiziaria dei capi non devoluti. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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