Giudicato esterno su annualità diverse e rapporti di durata nel COSAP (Cass. civ. Sez. I n. 6467 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una determinata annualità di un rapporto obbligatorio di durata, qualora investa gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e non elementi variabili, spiega la propria efficacia anche per le annualità diverse. In tale ipotesi la questione oggetto di accertamento è identica in tutti i suoi aspetti e divergono soltanto le modalità temporali di imputazione. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, e in caso di contrasto il secondo giudicato prevale sul primo, purché la seconda sentenza non sia stata sottoposta a revocazione. Limite all’espansione dell’efficacia è la sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; non integra modifica del regolamento la mera rivalutazione della questione già risolta in diritto.

Il Fatto

Il contribuente proponeva domanda di accertamento della non debenza del canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2007 e 2008, in relazione a griglie e intercapedini ubicate su area privata. Il Giudice di pace rigettava la domanda con sentenza n. 36848/2012. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23255/2016, accogliendo l’appello, riformava la decisione, ritenendo non dovuto il canone in assenza di concessione. Avverso tale pronuncia l’ente comunale proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

Nel giudizio di legittimità il controricorrente eccepiva l’esistenza di giudicati esterni favorevoli, formatisi fra le stesse parti su annualità diverse ma sulla medesima pretesa. Con ordinanza interlocutoria n. 12018/2023 la Corte sottoponeva alle parti la questione relativa al giudicato invocato, assegnando termine per osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato ammissibile, non risultando fondata la censura sulla conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità, né potendosi configurare abuso del processo per la riforma di una pretesa di esiguo valore economico (Cass. n. 28077/2021).

Il nodo centrale è l’eccezione di giudicato esterno. La Corte ricorda che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, il cui accertamento ha carattere pubblicistico e ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, è rilevabile d’ufficio, anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, non essendo impedito dalla deduzione in fase di merito di un giudicato precedente negato, se la relativa statuizione sia stata impugnata (Cass. n. 11754 del 15/05/2018).

Viene richiamato il principio secondo cui il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato anche per annualità diverse, con riferimento ai fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non rispetto agli elementi variabili (Cass. Sez. V n. 7417 del 15/03/2019; Cass. Sez. V n. 4607 del 22/02/2008). Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame delle medesime questioni anche per il periodo successivo, con l’unico limite della sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).

La Corte esclude che integri modifica del regolamento la mera rivalutazione della questione già risolta in diritto, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (Cass. n. 6091/2020; Cass. n. 33021/2022; Cass. n. 10431/2023 e altre conformi).

Applicando tali principi, la sentenza del Tribunale di Roma n. 15728/2017, depositata il 03.08.2017 e passata in giudicato, che aveva annullato l’avviso di pagamento per altra annualità sul medesimo presupposto dell’assenza di concessione, ha ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente. Tale accertamento produce effetti di giudicato anche nel giudizio in esame, essendo incontestato che i luoghi oggetto della richiesta di canone sono i medesimi. Irrileva il mutamento dell’orientamento della Corte d’appello di Roma. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la produzione del giudicato decisivo solo in memoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *