Contributi consortili: onere della prova e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 22184 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella di pagamento per contributi di bonifica, il presupposto impositivo, costituito dal vantaggio diretto e immediato per l’immobile ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, è presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. Ne deriva che spetta al contribuente provare l’inadempimento del consorzio alle indicazioni del piano di classifica. In assenza di perimetro, di piano di classifica o della valutazione dell’immobile in quest’ultimo, l’onere di provare la proprietà del bene sito nel comprensorio e il conseguimento dei concreti benefici grava invece sul consorzio. Il perimetro di contribuenza, inoltre, non può essere più ampio del comprensorio, ma nulla vieta che con esso coincida. È infine motivazione apparente quella che si limiti ad affermare apoditticamente la mancata prova del beneficio.
Il Fatto
Una società agricola impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi consortili dovuti per alcuni immobili siti in un Comune della provincia di Siena. La CTP rigettava il ricorso, richiamando la presunzione del beneficio e la mancanza di adeguata prova contraria. La CTR della Toscana, in riforma, accoglieva il gravame, rilevando il difetto di prova sulla delibera di approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza e sull’effettivo beneficio posto a base del contributo.
Il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La società contribuente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi che investono gli accertamenti della CTR sull’approvazione degli atti consortili. Dalla documentazione prodotta sin dal primo grado emerge che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza sono stati adottati dal Commissario Straordinario del Consorzio e poi regolarmente approvati dalle Province competenti in sede di controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della l.r. Toscana n. 34 del 1994, all’epoca vigente. Il primo motivo è pertanto fondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’art. 15 della l.r. Toscana n. 34 del 1994, secondo cui nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari munite dei requisiti di legge. Da tale norma si desume che il perimetro non può essere più ampio del comprensorio, ben potendo essere meno esteso, ma nulla vieta che coincida esattamente con esso. Il richiamo è alla Sez. 5, Ordinanza n. 13815 del 2019.
Il terzo motivo concerne la distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.. Dimostrata la legittimità del piano e del perimetro, opera la presunzione iuris tantum del beneficio, con l’onere contrario a carico del contribuente, chiamato a provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica. La Corte richiama la Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08.04.2022, la Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 31.10.2014 e la Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16.07.2021. L’accoglimento non esime però dal rinvio, non avendo il Consorzio trascritto, in ossequio al principio di autosufficienza, i passaggi significativi del ricorso originario del contribuente.
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che hanno ricondotto il vizio alla sola anomalia costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa la mera insufficienza. Il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e diritto e di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento, come previsto dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ. (in termini, Cass. nn. 2876 del 2017 e 1461 del 2018). Nel caso di specie la CTR, affermando apoditticamente la mancata prova del beneficio, si è posta al di sotto del minimo costituzionale.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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