Differimento pena per infermità senza perizia se quadro clinico completo (Cass. pen. Sez. I n. 33115 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., non presuppone un’incompatibilità assoluta tra la patologia e la detenzione. L’infermità deve essere tanto grave da comportare un serio pericolo per la vita, da esigere trattamenti non efficacemente praticabili in ambito penitenziario oppure da determinare, per la protrazione della detenzione, sofferenze aggiuntive ed eccessive, in contrasto con il senso di umanità. Il giudice di sorveglianza non è tenuto a disporre perizia quando disponga di documentazione clinica aggiornata e sufficientemente completa: la produzione di una consulenza tecnica di parte non impone la nomina del perito, purché il giudice ne esamini il contenuto e spieghi, su elementi sanitari concreti, le ragioni del dissenso. La pericolosità del condannato può assumere rilievo determinante quando le condizioni di salute siano adeguatamente gestibili in carcere.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta di differimento pena per ragioni di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di un detenuto ai sensi degli artt. 47-ter legge n. 354/1975 e art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.. Il Tribunale riconosceva la sussistenza di una patologia psichiatrica, ma escludeva il beneficio: da un lato il detenuto risultava adeguatamente seguito dal personale sanitario del carcere, pur con atteggiamenti oppositivi e rifiuto di alcuni accertamenti; dall’altro emergeva una spiccata pericolosità sociale, desunta da numerose infrazioni disciplinari, da condotte integranti reato durante la detenzione, da evasioni, dal possesso di sostanze stupefacenti e di un telefono cellulare.
Il condannato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione e censurando, in particolare, il mancato espletamento di una perizia diretta a verificare la compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione, già ritenute incompatibili da una consulenza tecnica di parte. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del differimento facoltativo. Non serve un’incompatibilità assoluta tra patologia e stato detentivo, ma occorre che l’infermità sia tale da comportare un serio pericolo per la vita, da impedire cure adeguate in carcere oppure da causare sofferenze aggiuntive ed eccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità del trattamento penitenziario, richiamando Sez. I n. 27352 del 2019 e Sez. I n. 11725 del 2025.
Il giudizio, precisa il Collegio, non può arrestarsi alla verifica dell’astratta disponibilità dei presidi terapeutici, ma deve investire la concreta adeguatezza dell’assistenza assicurabile nello specifico istituto e la sua corrispondenza alle necessità del condannato, secondo il bilanciamento tra istanze di cura e esigenze di sicurezza già delineato da Sez. I n. 37062 del 2018. Il Tribunale che rigetti l’istanza ritenendo praticabili le cure in ambiente adeguato deve indicare con precisione la struttura e verificare la concreta praticabilità di cure e ricoveri (Sez. I n. 28631 del 2024). I medesimi criteri valgono per la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., quale modalità alternativa di esecuzione.
Sul versante dell’accertamento, la Corte esclude che la perizia sia un adempimento necessario in ogni procedimento. Richiamando Sez. I n. 39798 del 2019, ne circoscrive l’obbligo ai casi in cui i dati tecnici acquisiti non consentano una decisione consapevole, emergano contrasti non superabili tra valutazioni sanitarie attendibili o residuino dubbi rilevanti su diagnosi, gravità, evoluzione o praticabilità delle cure. Non sussiste, invece, obbligo quando il giudice disponga di documentazione clinica aggiornata e completa, idonea a consentire la verifica delle condizioni del detenuto.
Applicando tali principi, la Corte ritiene la motivazione del Tribunale immune dai vizi denunciati. Il Tribunale non ha negato la patologia, ma ha escluso che essa rendesse l’esecuzione incompatibile con il diritto alla salute e il senso di umanità, valutando le modalità dell’assistenza effettivamente prestata e non il solo dato astratto. Il ricorso non indica lacune decisive delle relazioni sanitarie né accertamenti indispensabili omessi: contrappone soltanto la tesi del consulente di parte a quella recepita dal giudice, invocando una diversa lettura del medesimo materiale tecnico. Quanto alla pericolosità, il Tribunale ha individuato gli elementi dimostrativi in condotte concrete e plurime, apprezzamento di merito non sindacabile in legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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