Ristoro per detenzione inumana e obbligo di motivazione del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 653 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimedio risarcitorio per detenzione subita in condizioni inumane e degradanti, ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., il tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo deve esaminare in modo specifico le deduzioni difensive e non può limitarsi a un rinvio generico alle considerazioni rese dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato. La carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante integra violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze, e determina l’annullamento con rinvio del provvedimento. Il giudice del rinvio resta libero di accogliere o rigettare il reclamo, ma deve rispettare i principi di diritto che regolano la materia e rendere congrua motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. per ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla detenzione che assumeva di aver subito in condizioni inumane e degradanti. Il Magistrato di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza dell’11 maggio 2022, l’aveva accolta solo parzialmente, per 135 giorni relativi ad alcuni periodi di detenzione sofferti presso una casa circondariale, dichiarando inammissibile la domanda per la detenzione anteriore a una certa data e rigettandola per il resto.
Il provvedimento era stato impugnato dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 2023, aveva rigettato l’impugnazione. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere il Tribunale rimasto silente sulle deduzioni difensive contenute in una memoria depositata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Il motivo centrale attiene all’obbligo di motivazione del giudice del reclamo in materia di rimedio risarcitorio per la detenzione inumana.
Con riguardo al capo della domanda relativo alla detenzione presso il carcere di Milano Opera, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non reca una disamina adeguata delle deduzioni difensive. Essa si limita a un rinvio generico alle considerazioni rese in proposito nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Il ricorrente aveva in particolare rappresentato che altro tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 6 maggio 2021, aveva riconosciuto a un diverso detenuto, ristretto nello stesso periodo e nella stessa sezione, le condizioni per il rimedio risarcitorio in conseguenza di sovraffollamento. Su tale rilievo il Tribunale non aveva espresso alcuna valutazione.
Si ravvisa, quindi, una carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante all’attenzione del Tribunale di sorveglianza, e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che stabilisce l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze. Risulta pertanto necessaria una nuova valutazione del reclamo.
L’ordinanza impugnata è stata così annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare il reclamo, ma dovrà rispettare i principi di diritto che regolano la materia e rendere congrua motivazione.
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Nota della Redazione
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