Detenzione domiciliare, ostativo espiato e obbligo di motivazione effettiva (Cass. pen. Sez. I n. 33116 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. richiede un giudizio individualizzato sulla concreta idoneità contenitiva della misura e sulla pericolosità residua. Una volta sciolto il cumulo e accertata l’integrale espiazione della pena relativa al titolo ostativo, il giudizio deve essere condotto con riguardo al residuo in esecuzione, senza far permanere gli effetti preclusivi collegati a una pena ormai espiata. La mancata collaborazione con la giustizia e il mancato riscontro delle condizioni dell’art. 4-bis Ord. pen. non possono surrogare automaticamente il regime ostativo. Il giudice è tenuto a una motivazione effettiva, che valuti la pregressa esperienza extra-muraria e la condotta intramuraria, individuando concreti e attuali indici di pericolosità.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava la richiesta di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse del condannato ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen. Il giudice riteneva ammissibile la domanda, perché il fine pena residuo non superava i due anni, ma considerava persistente la necessità di ponderare la concessione della misura, stante la mancata collaborazione con la giustizia e il mancato riscontro di elementi favorevoli nel quadro dell’art. 4-bis Ord. pen., pur in assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Le condanne comprendevano un delitto ostativo rientrante nella c.d. prima fascia, ma la relativa quota di pena risultava già scontata. Il Tribunale annotava che l’osservazione inframuraria scontava l’assenza oggettiva di una precedente sperimentazione extra-muros. Il condannato ricorreva per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, e il Procuratore generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la misura dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. presuppone un giudizio individualizzato, volto tanto alla verifica dell’idoneità contenitiva quanto all’apprezzamento del percorso compiuto e della pericolosità residua. Il potere valutativo del giudice di sorveglianza è ampio, ma deve esplicarsi attraverso una motivazione effettiva, logicamente coerente e aderente alle risultanze del procedimento.

Richiamando il proprio precedente (Sez. 1, n. 20040 del 26 gennaio 2024, Rv. 286402), la Corte ribadisce che il giudice deve considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni degli organi dell’osservazione penitenziaria, se riferite a un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai residui profili di pericolosità.

L’ordinanza impugnata non si conforma a tali principi. Il Tribunale ha attribuito rilievo alla mancata collaborazione e al mancato riscontro delle condizioni dell’art. 4-bis Ord. pen., pur avendo dato atto che la quota di pena riferibile al delitto ostativo era già stata espiata. Una volta operato lo scioglimento ideale del cumulo, il giudizio sulla misura deve essere condotto con riguardo al residuo in esecuzione, senza far permanere gli effetti preclusivi collegati a una pena ormai espiata. La gravità dei fatti pregressi resta valutabile, ma non può essere utilizzata come surrogazione automatica del regime ostativo.

È, soprattutto, intrinsecamente contraddittoria l’affermazione secondo cui mancherebbe qualsiasi sperimentazione extra-muraria. Il ricorrente aveva allegato di avere eseguito per circa quattro anni la pena in detenzione domiciliare e di essere rientrato in istituto per la sopravvenuta inagibilità dell’abitazione, non per condotte trasgressive. Si tratta di circostanza potenzialmente decisiva, pertinente sia alla capacità di rispettare le prescrizioni sia al rischio di recidiva. L’ordinanza non chiarisce se tale esperienza sia stata esclusa in fatto o ritenuta irrilevante.

Analogo vizio riguarda la condotta intramuraria successiva. La concessione di nove semestri consecutivi di liberazione anticipata non comporta di per sé il diritto alla misura alternativa, ma costituisce un elemento informativo di apprezzabile spessore, da porre in relazione con la relazione di sintesi, con l’assenza attuale di collegamenti criminali e con le condizioni abitative prospettate. Infine, la mancata fruizione di permessi premio non integra una condizione legale indefettibile e non può assumere portata decisiva quando il giudice ometta di confrontarsi con l’allegazione che il beneficio non fu sperimentato per una precedente declaratoria di inammissibilità fondata sul titolo ostativo già espiato. La Corte annulla pertanto l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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