Trattenimento di atti giudiziari inviati tra detenuti in regime differenziato (Cass. pen. Sez. I n. 33206 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso da un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. in ragione della mancanza di attestazione dell’autenticità dell’atto da parte dell’autorità giudiziaria emittente. Tale adempimento è un onere formale funzionale alla verifica della natura della documentazione trasmessa e dell’assenza di alterazioni del testo suscettibili di veicolare informazioni non consentite. La ragione giustificativa del trattenimento permane identica anche quando la missiva non provenga dal difensore, applicandosi la disciplina dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in regime differenziato, si vedeva trattenere dal Magistrato di sorveglianza la corrispondenza in entrata inviata dal fratello, anch’egli ristretto nel medesimo regime. La missiva conteneva la copia di atti processuali, tra cui un ricorso riferito a un terzo detenuto e una sentenza della Corte EDU, privi di attestazione di conformità all’originale.

Proposto reclamo ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza di Roma lo respingeva, confermando il trattenimento definitivo sul rilievo che la documentazione non proveniva dall’ufficio emittente né dal difensore e poteva, per interpolazioni, veicolare comunicazioni illecite. Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza, deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all’art. 24 Cost. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina della corrispondenza dei detenuti dettata dall’art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall’art. 38 reg. esec. ord. pen. Il trattenimento può essere disposto quando l’autorità giudiziaria ravvisi una situazione di pericolo concreto per le esigenze di indagini, prevenzione, ordine e sicurezza, da motivare con indicazione degli elementi concreti da cui il pericolo è desunto.

Quanto ai detenuti in regime speciale, la lett. e) del comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza. Poiché tale norma nulla stabilisce sull’operazione successiva, si applica la disciplina generale degli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen., con l’obbligo di motivazione sintetica sugli elementi di pericolo. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 32452 del 22/2/2019, Falsone.

Il Collegio valorizza la nozione di corrispondenza elaborata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017, estesa al carteggio afferente atti e documenti giudiziari tra detenuto e difensore, definito corrispondenza per ragioni di giustizia. In tale ambito l’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. impone che la busta rechi la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia”, con sottoscrizione del mittente autenticata quando si tratti del difensore.

La Corte richiama il proprio recente orientamento espresso da Sez. I n. 14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone e Sez. I n. 13360 del 26/02/2026, Li Bergolis, secondo cui gli adempimenti previsti dalla circolare del DAP sono funzionali a riscontrare la stretta pertinenza del materiale rispetto all’esercizio delle facoltà difensive, evitando forme di abuso.

Nel caso di specie il trattenimento è legittimo a prescindere dalla provenienza della missiva dal difensore, poiché la ragione giustificativa resta l’assenza di attestazione di conformità all’originale. Il Collegio disattende quindi il principio di Sez. 1 n. 500 del 23/10/2018, Madonia, che onerava il Tribunale di sorveglianza di specifiche verifiche istruttorie, gravando di adempimenti defaticanti le cancellerie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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