Confisca del profitto tributario e risparmio di spesa nel concorso di persone (Cass. pen. Sez. III n. 27075 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari dichiarativi, il profitto del reato confiscabile è dato dal risparmio di spesa correlato al mancato versamento del tributo e integra un vantaggio economico immediato, confiscabile in via diretta quando le somme dovute all’Erario siano già nella disponibilità del soggetto al momento della consumazione. Ove il reato risulti commesso in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il profitto consistente in un risparmio di spesa ha natura oggettivamente unitaria e non è frazionabile in quote: la confisca può essere disposta, entro il limite del profitto complessivo dell’ente, indifferentemente nei confronti di uno o più correi, fermo il divieto di duplicazione del vincolo. Il principio delle Sezioni Unite Massini, che impone l’ablazione nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito, non è pertanto applicabile quando il profitto non abbia natura accrescitiva.
Il Fatto
Nei confronti di un soggetto, nella qualità di legale rappresentante di una società, era intervenuta sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Divenuta irrevocabile, il pubblico ministero ne aveva chiesto l’esecuzione mediante incidente, sollecitando l’applicazione della confisca non disposta in sentenza.
Il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza, disponendo la confisca di un profitto quantificato in oltre 216.000 euro in via diretta verso la società e, in caso di incapienza, verso il ricorrente. L’opposizione proposta dall’interessato non era stata iscritta a ruolo e il provvedimento era stato eseguito con decreto del pubblico ministero. Riuniti tre incidenti di esecuzione, il giudice ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la somma confiscabile a euro 16.296,45, dichiarando l’illegittimità dell’esecuzione e rigettando le contrapposte domande. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla confisca disposta per intero verso il ricorrente e ridotta nel quantum. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione del profitto; il secondo lamenta violazione di legge ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, contestando la quantificazione slegata dalla pertinenzialità e la confisca integrale in presenza di un concorso di persone.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente rapportato l’importo al risparmio di spesa, applicando l’orientamento secondo cui, nei reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto per mancato pagamento del tributo è diretta e non per equivalente quando le somme dovute all’Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato: la mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale integra un vantaggio immediato e direttamente individuabile. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 6287 del 28/10/2025 e, in tema di omesso versamento di IVA, Sez. 3 n. 30534 del 27/05/2025, che distingue il risparmio di spesa cd. relativo, confiscabile in via diretta, da quello cd. assoluto, confiscabile solo per equivalente.
Nel caso concreto il ricorrente non si confronta efficacemente con le risultanze del giudice dell’esecuzione, che ha evidenziato l’utilizzo in compensazione di una somma nella dichiarazione del 2017 e, soprattutto, l’estinzione dell’IVA a debito nella dichiarazione del 2016 per l’importo poi ridotto. Il primo motivo è dunque infondato.
Quanto alla confisca integrale, la Corte ribadisce che, in caso di concorso di persone nell’interesse di una persona giuridica, il vincolo può essere disposto, entro il limite del profitto complessivo dell’ente, indifferentemente nei confronti di uno o più autori, stante la natura sanzionatoria dell’ipotesi ablativa dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e la struttura del risparmio di spesa, che non consente di regola di individuare la quota riferibile a ciascun correo (Sez. 3 n. 6287 del 28/10/2025).
Né è applicabile il principio delle Sezioni Unite Massini (n. 13783 del 26/09/2024), che esclude ogni solidarietà passiva imponendo l’ablazione per ciascun concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito: tale regola, come già affermato da Sez. 3 n. 8773 del 27/01/2026, non opera quando il profitto, lungi dall’avere natura accrescitiva, consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, di natura oggettivamente unitaria e non frazionabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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