Differimento della pena per gravi motivi di salute e pericolosità sociale (Cass. pen. n. 37752/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute ex art. 147, n. 2, cod. pen. e la detenzione domiciliare umanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. richiedono il bilanciamento tra l’interesse del condannato a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza della collettività. La sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di reati, valutata sulla base del curriculum delinquenziale, del ruolo nella criminalità organizzata e di recenti comportamenti delittuosi, costituisce causa ostativa. Il rifiuto del detenuto di sottoporsi a terapie o visite potenzialmente risolutive è elemento rilevante ai fini del rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il condannato, già collaboratore di giustizia, presentava istanza di differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. e, in subordine, di detenzione domiciliare umanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975, deducendo gravi condizioni di salute: trapianto di fegato, patologie renali che richiedevano un regime dietetico specifico, e una patologia cardiaca congenita diagnosticata durante la detenzione. In passato il condannato era già stato ammesso alla detenzione domiciliare, ma aveva commesso reiterate evasioni.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza, ritenendo le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo e rilevando la pericolosità sociale del condannato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di estrema necessità per gravi motivi di salute, violazione per la mancata assunzione di prova sopravvenuta sulle condizioni cardiologiche, e violazione di legge sulla sussistenza del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il differimento facoltativo della pena è applicabile quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario; condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità, tenuto conto della durata della pena, dell’età del condannato e della sua pericolosità sociale.
La Corte osserva che il Tribunale ha compiuto un dettagliato esame delle condizioni cliniche, disponendo un approfondimento medico e acquisendo certificazioni, e ha concluso per l’insussistenza dei presupposti per il differimento: non risultava una prognosi infausta ravvicinata, né un pericolo di contrarre patologie non curabili in carcere o con ricoveri esterni, né un rischio di peggioramento connesso al protrarsi dello stato detentivo che configurasse trattamenti inumani. Le plurime valutazioni medico-legali avevano confermato la stabilità delle condizioni cliniche e la possibilità di usufruire di visite ed esami all’esterno.
Sulla patologia cardiaca, la Corte rileva che la cartella clinica documenta numerose visite che non hanno rivelato l’esistenza di patologie, rendendo infondata la censura. Quanto alla dieta, il Tribunale ha evidenziato che non risultava che il condannato non potesse garantirsi un’alimentazione adeguata e che il detenuto non aveva fatto specifica istanza, limitandosi a richiedere vitto in bianco che gli era stato puntualmente somministrato, senza manifestare cali ponderali o peggioramento delle condizioni di salute.
La Corte valorizza anche il rifiuto del condannato di sottoporsi a terapie e visite, richiamando il principio secondo cui l’accettazione dei trattamenti sanitari potenzialmente risolutivi si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della richiesta di differimento o misura alternativa.
Quanto alla pericolosità sociale, il Tribunale ha correttamente ravvisato il concreto pericolo di commissione di delitti, facendo riferimento al curriculum delinquenziale del condannato, al ruolo di rilievo nella criminalità organizzata, alle reiterate evasioni commesse durante la detenzione domiciliare e ai recenti comportamenti che avevano portato al fermo per una rapina. La valutazione è conforme al principio secondo cui il differimento richiede un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulle condizioni di salute: il detenuto che chiede il differimento della pena per gravi motivi di salute deve fornire elementi clinici oggettivi che dimostrino la sussistenza di una prognosi infausta ravvicinata, l’impossibilità di cure in carcere o il rischio di trattamenti inumani. La mera allegazione di patologie, senza riscontri medici che dimostrino l’incompatibilità con il regime detentivo, non è sufficiente. L’avvocato deve produrre certificazioni mediche dettagliate e, se del caso, richiedere una consulenza tecnica d’ufficio.
- Cooperazione del detenuto e rifiuto delle cure: il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a terapie o visite potenzialmente risolutive costituisce elemento negativo per la concessione del differimento o della detenzione domiciliare. La difesa deve dimostrare che il detenuto ha accettato le cure e ha collaborato con il sistema sanitario penitenziario, e che le patologie sono comunque non compatibili con il regime detentivo nonostante la cooperazione.
- Pericolosità sociale come elemento ostativo: la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di reati, valutata sulla base del curriculum delinquenziale, del ruolo in contesti criminali organizzati e di recenti comportamenti delittuosi, costituisce causa ostativa al differimento della pena, anche in presenza di gravi condizioni di salute. L’avvocato deve contestare la genericità della valutazione sulla pericolosità, allegando elementi che dimostrino l’affievolimento del pericolo, come il decorso del tempo, l’assenza di episodi recenti o l’esito positivo di eventuali misure alternative già concesse.
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