Diffida non equivale a nuova istanza: ricorso avverso il silenzio irricevibile (TAR Veneto n. 885 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a provvedere su un procedimento già pendente non integra la nuova istanza di avvio prevista dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e non riapre il termine processuale per agire avverso il silenzio. Il termine annuale decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non può essere procrastinato a piacimento dall’interessato mediante solleciti. La comunicazione ministeriale che si limiti a dare atto dei solleciti inviati agli organi istruttori non si esaurisce in un rinvio ad evento futuro e incerto, ha natura interlocutoria ed è priva di immediata lesività, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento proposta contro di essa.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 26 maggio 2023, istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico. Dopo l’avviso al pubblico e una seconda consultazione conclusa l’8 giugno 2024, il procedimento è rimasto privo del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il 21 novembre 2025 la società ha diffidato l’Amministrazione a dare impulso al procedimento e, ricevuta la nota ministeriale del 12 dicembre 2025, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’inerzia e la condanna a provvedere, in via subordinata l’annullamento della nota stessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla eccezione di tardività formulata dall’Amministrazione. Secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il termine di conclusione del procedimento era spirato il 1° ottobre 2024. Tenuto conto della sospensione feriale, il termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. è scaduto il 1° novembre 2025, mentre il ricorso risulta proposto il 24 dicembre 2025. La domanda avverso il silenzio è quindi irricevibile.

Non giova invocare la diffida del 21 novembre 2025. Il Collegio richiama il principio secondo cui la diffida può valere come nuova istanza solo se contiene una richiesta di riapertura del procedimento e non un mero sollecito a concludere quello pendente: diversamente si priverebbe di rilevanza il termine processuale e si consentirebbe all’interessato di procrastinare la decadenza a suo piacimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469). La previsione dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. presuppone una nuova istanza da cui consegue l’apertura di un procedimento del tutto nuovo, non sostituibile da un invito a definire l’originario (TAR Catania, sez. I, 25 novembre 2025, n. 3353).

Ad abundantiam, il Collegio osserva che, ove la diffida fosse qualificata come nuova istanza, il termine per provvedere decorrerebbe ex novo dal 21 novembre 2025 e non sarebbe scaduto né alla data del ricorso né a quella della decisione. Ne deriverebbe, sotto altro profilo, l’inammissibilità per mancato decorso del termine di adempimento, con preclusione dell’esame nel merito.

Quanto alla domanda subordinata di annullamento della nota del 12 dicembre 2025, il Collegio ricorda che gli atti endo-procedimentali non sono di regola immediatamente lesivi, salvo che si tratti di atti di natura vincolata o di atti soprassessori, che rinviando ad evento futuro e incerto determinano un arresto del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2026, n. 355; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8272). Nel caso concreto la comunicazione dà atto dei solleciti inviati alla Commissione e alla Soprintendenza, non si esaurisce in un rinvio incerto e non ha determinato alcun arresto procedimentale: ha natura interlocutoria ed è priva di immediata capacità lesiva. La domanda è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

In conclusione la domanda ex artt. 31, comma 2, e 117 cod. proc. amm. è dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., mentre quella di annullamento è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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