Ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente (TAR Sardegna n. 122 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente di ruolo al cd. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il mancato pagamento del capitale dovuto, a fronte dell’avvenuta liquidazione delle sole spese legali, integra un’inesecuzione parziale del giudicato che legittima l’accoglimento del ricorso. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta – individuato in un funzionario dell’Amministrazione debitrice – per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari all’esecuzione integrale della pronuncia, assegnando un termine perentorio ed escludendo la liquidazione di compensi all’organo commissariale.
Il Fatto
Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 14 del 17 aprile 2024, aveva accolto la domanda proposta da una docente per il riconoscimento del contributo previsto per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi. Il provvedimento, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, non era stato integralmente eseguito: l’Amministrazione aveva provveduto alla sola liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, restando inadempiente quanto al pagamento del capitale.
La ricorrente ha pertanto adito il TAR Sardegna ex art. 114 cod. proc. amm., per ottenere la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, trattandosi di sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata in forma esecutiva. Ha quindi verificato l’oggetto dell’obbligo rimasto ineseguito, consistente nel riconoscimento e nella liquidazione del beneficio economico, per come accertato dal giudice ordinario.
Quanto all’atteggiamento dell’Amministrazione, il collegio ha osservato che la difesa erariale, pur avendo dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non aveva fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Ne è derivato il convincimento circa la necessità di un intervento sostitutivo, essendo il comportamento dell’Amministrazione stesso sintomatico di una condotta non satisfattiva in relazione al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale.
Il TAR ha pertanto accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuando quale organo dell’esecuzione il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Per l’adempimento è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il collegio ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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