Ricorso non sottoscritto con procura speciale: inammissibilità dichiarata d’ufficio (TAR Lombardia n. 3655 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., richiede che il difensore sia già munito di procura speciale conferita nei modi di legge. La mancanza della procura speciale impedisce di ritenere il ricorso giuridicamente sottoscritto e determina la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale vizio è radicale e non è sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., né può essere rilevato solo su eccezione di parte, ben potendo essere dichiarato d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 40/2024, proposta da un soggetto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorrente, difeso da un avvocato, chiedeva l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con un mero atto di stile, senza svolgere difese sostanziali.
Nella camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Presidente del Collegio sollevava d’ufficio la questione relativa alla mancata produzione in giudizio della procura speciale alle liti da parte del difensore del ricorrente, ex art. 73, comma 3, c.p.a.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia ha preliminarmente affrontato la questione dell’inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio. Il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva depositato in giudizio la procura speciale di cui deve essere munito il difensore che sottoscrive il ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Tale norma, nel definire la sottoscrizione, richiede che essa provenga dalla parte che abbia la qualità per difendersi personalmente, oppure dal legale che sia già stato investito di una procura speciale conferita nelle forme di legge.
La mancanza della procura speciale, secondo il Tribunale, impedisce di ritenere che il ricorso sia sottoscritto in senso giuridico. Ne deriva che l’atto non può essere collegato al ricorrente e, pertanto, è affetto da nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., che preclude una pronuncia nel merito.
Il Collegio ha poi precisato che si tratta di un vizio radicale, non sanabile attraverso il meccanismo di cui all’art. 182 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito i principi applicabili, come confermato dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 02.10.2025, citata in motivazione.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con un semplice atto di stile giustificasse la compensazione delle spese di lite tra le parti, non essendovi una soccombenza sostanziale tale da imporne l’accollo integrale al ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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