Diffida riqualificata d’ufficio in ordinanza contingibile e urgente (TAR Liguria n. 202 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione comunale impone al privato un termine per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, prefigurando, in caso di inerzia, l’esecuzione in danno con addebito delle spese, costituisce esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere dal nomen iuris assegnato dall’atto. La qualificazione giuridica del provvedimento spetta al giudice, che deve aver riguardo al contenuto sostanziale e al potere concretamente esercitato. Ne consegue che la diffida è illegittima per incompetenza laddove adottata dal dirigente comunale e non dal Sindaco, quale ufficiale del Governo, unico organo legittimato all’emanazione di siffatti provvedimenti in materia di tutela della pubblica incolumità.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla diffida con cui il Comune di Genova intimava al condominio ricorrente, unitamente ai proprietari del confinante edificio, di provvedere alla messa in sicurezza e alla ricostruzione di un tratto di muro di parapetto crollato, insistente su una strada privata. Il provvedimento, che assegnava un termine di tre giorni e preannunciava l’intervento sostitutivo dell’amministrazione in caso di inerzia, era stato adottato dal dirigente dell’Ufficio Protezione Civile. Il condominio destinatario impugnava l’atto deducendo, tra i vari motivi, l’incompetenza del dirigente, ritenendo che la natura di ordinanza contingibile e urgente riservasse l’adozione al Sindaco. Si costituivano il Comune, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività, e il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, osservando che il nomen iuris attribuito all’atto dall’amministrazione non vincola il giudice, cui spetta la qualificazione giuridica sulla base del contenuto sostanziale. La diffida, pur formalmente priva del riferimento normativo, imponeva un obbligo di facere assistito dalla minaccia dell’esecuzione in danno e dal recupero delle spese, configurando un’attività autoritativamente imposta ai destinatari per la tutela della pubblica incolumità. Tale contenuto è stato ritenuto riconducibile allo schema legale dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, con conseguente riqualificazione dell’atto in ordinanza contingibile e urgente.
Accertata la natura del provvedimento, il Collegio ne ha dichiarato l’illegittimità per incompetenza, richiamando il consolidato principio per cui il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per gravi pericoli per l’incolumità pubblica è riservato al Sindaco, mentre ai dirigenti spetta unicamente il potere di ordinanza “ordinario” afferente alla gestione amministrativa. La circostanza che l’atto sia stato adottato dal dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, in assenza di delega o di presupposti di urgenza tale da radicare la competenza in capo al funzionario, ha integrato il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso.
Il carattere assorbente della censura ha esonerato il Tribunale dall’esame degli ulteriori motivi, rimettendo la pratica al Sindaco perché, nell’esercizio della funzione, acquisisca e valuti la documentazione versata in atti. È stato infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, non essendo stati impugnati atti allo stesso riconducibili. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura del vizio accertato.
Nota della Redazione
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