Carta docente ai supplenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Liguria n. 196 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’actio iudicati è fondata quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non assolva all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo giudiziale. In caso di inerzia, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza e irroga l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorso della penalità dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, quando l’attività dovuta non consista nel solo pagamento di somme ma richieda un facere strumentale come l’emissione di una carta elettronica.

Il Fatto

Un’insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato ha agito in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che ne aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di € 1.000,00. L’amministrazione, destinataria della notifica della decisione presso la sede reale, non ha provveduto all’adempimento nel termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, sicché la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento, non assolvendo all’onere probatorio gravante sull’amministrazione ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’assenza di prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo determina l’accoglimento del ricorso, dovendosi ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, ossia il rilascio della carta e l’accredito della somma, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Il Collegio ritiene altresì di dover nominare il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. La nomina risponde alla necessità di garantire l’effettività della tutela, evitando che l’inerzia dell’amministrazione possa vanificare il risultato conseguito con il giudicato.

Quanto alla domanda di irrogazione dell’astreinte, il giudice fissa la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, individuando il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice. Tale decorrenza è giustificata dalla circostanza che l’adempimento richiede un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme di denaro, consistente nell’emissione della carta elettronica intestata alla docente; il dies ad quem è invece individuato nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.

Il Collegio liquida infine le spese di lite, tenuto conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, come già affermato da Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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