La difformità dal condono non è sanabile con demolizioni postume (Cass. pen. Sez. 3 n. 1891 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera pendenza di un’istanza di condono non impone la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, che presuppongono l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’autorità amministrativa. La difformità tra le opere realizzate e le misure indicate nell’istanza di condono costituisce ostacolo all’accoglimento di quest’ultima, non superabile mediante la demolizione della volumetria eccedente, poiché tale attività elude la disciplina di legge. Il principio vale anche quando la mancata coincidenza dipenda da una inesatta rappresentazione delle misure negli atti allegati all’istanza, e non dalla realizzazione di opere in data successiva al termine ultimo dei lavori condonabili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell’ordine di demolizione di un fabbricato, emesso in base a sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 1998. Il giudice dell’esecuzione escludeva la condonabilità del manufatto, rilevando la mancata coincidenza tra l’opera abusiva e quella indicata nell’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, nonché la realizzazione di ampliamenti successivi al termine del 31 dicembre 1993.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la parte, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione del condono e alla violazione dei principi di proporzionalità e di legalità rispetto al diritto di abitazione, trattandosi dell’unica dimora della figlia della ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio consolidato per cui la sola pendenza di una domanda di condono non legittima la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, occorrendo la verifica della plausibile prossimità del provvedimento amministrativo di accoglimento, anche attraverso il controllo della legittimità del titolo rilasciato in sanatoria.

La Suprema Corte ha ribadito che la volumetria eccedente i limiti di condonabilità non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare del termine previsto dalla legge, integrando tale intervento una condotta volta a eludere la disciplina di legge. Ha precisato che il principio opera anche nell’ipotesi di mera inesatta rappresentazione delle misure negli atti allegati all’istanza di condono: ritenere sufficiente la demolizione delle parti eccedenti renderebbe irrilevanti le attestazioni sullo stato dei luoghi, tra cui la perizia giurata. Nella specie, la tesi dell’errore era meramente asserita e lo scarto dimensionale superiore al 10%.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui il principio di proporzionalità viene in rilievo solo per delineare le modalità esecutive dell’ordine, non per la sua caducazione, la quale consegue esclusivamente a provvedimenti incompatibili come la sanatoria. Ha inoltre evidenziato che il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dall’irrevocabilità della sentenza, essendo l’inerzia la causa dell’ingiunzione. Nel caso di specie, l’esigenza abitativa era riferita alla figlia della ricorrente, senza alcuna prova delle difficoltà di reperire altra sistemazione o di particolari condizioni psico-fisiche ostative allo spostamento.

La Corte ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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