Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 584 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia sottoscritta dalla parte personalmente e non sia notificata alla controparte costituita non integra le formalità richieste dai primi tre commi dell’art. 84 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo può tuttavia desumere da tale atto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e definire il giudizio con sentenza di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia, pur irregolare, resta così espressiva di una volontà dismissiva apprezzabile dal Collegio.

Il Fatto

Il Comune di Grisolia impugnava davanti al TAR Calabria i provvedimenti regionali con cui si era approvata la graduatoria definitiva di un avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. La propria domanda era stata collocata tra quelle ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con un punteggio di 26,20.

La Regione Calabria si costituiva resistendo. All’udienza camerale del 5 maggio 2021 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Con atto depositato nel fascicolo il 20 marzo 2026, non sottoscritto dalla parte personalmente né notificato alla Regione, il Comune dichiarava di rinunciare al ricorso. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dall’atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente. La rinuncia, non notificata alla controparte costituita, non presenta le formalità richieste dai primi tre commi dell’art. 84 cod. proc. amm. Essa non è quindi idonea a produrre l’effetto dismissivo tipico.

Tale rilievo non esaurisce però la questione. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., può desumere dall’atto la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte alla decisione del ricorso.

La diversa qualificazione non è un espediente formale. Essa riflette la distinzione tra l’atto che estingue il giudizio per volontà della parte e la situazione sostanziale che priva di utilità la pronuncia. La rinuncia irregolare vale qui come sintomo della seconda.

Il Collegio ritiene pertanto che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia non decide il merito dei vizi dedotti avverso la graduatoria regionale.

Le spese di lite vengono compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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