Acquisizione sanante illegittima se manca attuale utilizzazione pubblica del bene (TAR Calabria n. 618 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 consente all’amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile il bene occupato sine titulo solo in presenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati e con l’indicazione dell’assenza di ragionevoli alternative. Il potere acquisitivo presuppone che l’area sia stata effettivamente e durevolmente utilizzata per scopi di pubblica utilità: la mera realizzazione di un’opera rimasta incompleta per decenni, priva di consolidata destinazione pubblica, non integra i presupposti di legge. La futura e generica previsione di una diversa utilizzazione del bene, per di più sfornita di copertura finanziaria, non giustifica l’acquisizione, che si risolve in una espropriazione sine titulo costituzionalmente ed euro-unitariamente vietata.
Il Fatto
In esecuzione di un decreto presidenziale regionale di pubblica utilità del 1978, il Comune occupava d’urgenza un’area destinata alla costruzione di una scuola materna. Il ricorrente, acquirente pro indiviso di una quota del terreno, deduceva che il procedimento non era mai stato concluso con un valido e tempestivo decreto di esproprio e che sull’area erano stati innalzati soltanto i pilastri del piano terra di un fabbricato mai completato.
Con un primo ricorso chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione del bene e il risarcimento dei danni. Nelle more, la Giunta e poi il Consiglio comunale avviavano e disponevano l’acquisizione sanante dell’area, destinandola a parco pubblico attrezzato. Il ricorrente impugnava tali delibere con un secondo ricorso, poi riunito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la legittimazione attiva. Il ricorrente, in forza del rogito del 1979 debitamente trascritto, è comproprietario pro indiviso dell’area insieme a un terzo. Le successive scritture private di cessione sono inopponibili ai terzi, non essendo state rese pubbliche con la trascrizione, secondo la regola di continuità delle trascrizioni degli artt. 2643 e 2650 c.c. Da ciò deriva la legittimazione piena all’azione di restituzione, quale tutela della cosa comune ex art. 1102 c.c., ma la legittimazione solo parziale alla domanda risarcitoria per equivalente, obbligazione divisibile ex art. 1314 c.c., limitata alla quota del 50%.
Nel merito, il Collegio respinge le censure che contestano in radice il potere acquisitivo. L’art. 42 bis opera anche quando la procedura espropriativa sia stata legittimamente avviata ma non conclusa, e il potere spetta all’autorità che utilizza il bene, nella specie il Comune, cui competeva l’opera di urbanizzazione secondaria. La sentenza della Corte d’appello invocata dal ricorrente non ha efficacia di giudicato sostanziale, essendosi limitata a dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori in quel giudizio.
Accoglie invece le censure sulla carenza dei presupposti sostanziali. L’art. 42 bis, comma 4, impone una motivazione rafforzata sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e sull’assenza di alternative. Nel caso concreto il Comune occupa l’area da decenni con le sole fondamenta di un fabbricato mai completato: difetta quel consolidato utilizzo pubblico che solo può giustificare l’acquisizione.
La futura destinazione a parco attrezzato è opera del tutto aliena rispetto a quella originariamente prevista e priva di individuazione dei fondi necessari. L’acquisizione si risolve così in una forma larvata di espropriazione sine titolo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento delle delibere, condanna alla restituzione previa riduzione in pristino e risarcimento del danno nei termini indicati.
Nota della Redazione
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