Improcedibilità per sopravvenuta rinuncia all’interesse e irricevibilità del ricorso straordinario trasposto (TAR Abruzzo n. 288 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima della trattazione, comporta la improcedibilità del giudizio, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Tale principio dispositivo si applica anche nel caso di trasposizione del ricorso straordinario. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la tardività del ricorso straordinario, anche se trasposto, dichiarandolo irricevibile per mancato rispetto del termine di 120 giorni. Al decorso di tale termine non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva impugnato la graduatoria definitiva del concorso straordinario per la classe di concorso B016, deducendo un’errata valutazione dei titoli e un’errata attribuzione del punteggio. Il ricorso era stato originariamente proposto in via straordinaria al Capo dello Stato e successivamente trasposto dinanzi al TAR.
All’udienza di discussione, il difensore della ricorrente comunicava il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero e la controinteressata si erano costituiti in giudizio; le altre parti intimate non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, richiamando il principio per cui il giudice non può decidere nel merito né rilevare d’ufficio la perdurante sussistenza dell’interesse, dovendo limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, la pronuncia si conforma alla volontà della parte ricorrente, che conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla decisione.
Nondimeno, ai fini della liquidazione delle spese, il Collegio ha esaminato la tempestività del rimedio originariamente esperito, non potendo accogliere la richiesta di condanna della controparte sulla base della soccombenza virtuale. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la graduatoria impugnata era stata pubblicata e risultava visualizzabile già dal 12 agosto 2022, sicché il termine per la proposizione del ricorso straordinario era scaduto il 12 dicembre 2022, mentre l’atto risultava tardivo.
Il Tribunale ha aderito all’orientamento secondo cui la tardività del ricorso straordinario può essere rilevata anche in sede di trasposizione giurisdizionale, risultando frustrata la ratio dell’art. 35 c.p.a. se alla richiesta di trasposizione fosse attribuito un effetto sanante. Il rimedio straordinario, pur essendo uno strumento sostanzialmente giurisdizionale, non beneficia della sospensione feriale dei termini, in quanto non richiede il patrocinio di un avvocato.
In ragione della definizione in rito e dell’assenza di prova della soccombenza virtuale dell’amministrazione, le spese sono state compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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